Tribunale di Livorno, ordinanza del 27 gennaio 2026, Est. Pinna – Qualora il contratto originario di mutuo fondiario venga parzialmente modificato mediante una successiva scrittura privata semplice, sprovvista delle forme dell’atto notarile o della scrittura privata autenticata, il titolo azionato diviene parziale e incompleto e perde la sua efficacia di titolo esecutivo autonomo, determinando l’inefficacia del pignoramento e la conseguente sospensione della procedura esecutiva
Tribunale di Livorno, ordinanza del 27 gennaio 2026, Est. Pinna Qualora il contratto originario di mutuo fondiario venga parzialmente modificato mediante una successiva scrittura privata semplice, sprovvista delle forme dell’atto notarile oRead More…
