Tribunale di Pescara, ordinanza del 13 febbraio 2026, Est. Di Cintio
Non costituisce prova idonea dell’avvenuta cessione dello specifico credito la produzione di un “elenco crediti ceduti” in formato Excel, qualora risulti di formazione unilaterale e domestica, difetti di riferimenti oggettivi alla posizione debitoria, presenti lacune nella numerazione delle pagine e non dimostri un inequivocabile collegamento con l’accordo di cessione
In tema di cessione dei crediti, occorre mantenere rigorosamente distinto il piano della pubblicità dell’operazione (e della sua funzione) da quello della prova dell’effettiva titolarità dello specifico credito azionato in giudizio (Cass. Civ., Ord. n. 5617 del 2020).
La legittimazione ad agire o a contraddire (legitimatio ad causam) attiene alla titolarità in astratto del diritto secondo la prospettazione dell’attore e serve a verificare la regolarità del contraddittorio (Cass. 22-11-2000, n. 15080).
Diversamente, l’effettiva titolarità (attiva o passiva) del rapporto giuridico attiene al merito della controversia e, sottostando alle regole dell’onere probatorio, deve essere dimostrata da chi agisce o eccepita specificamente dalla controparte, non costituendo un’eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. civ., Sez. III, 22 giugno 2005, n. 13403).
Non costituisce prova idonea dell’avvenuta cessione dello specifico credito la produzione di un “elenco crediti ceduti” in formato Excel, qualora risulti di formazione unilaterale e domestica, difetti di riferimenti oggettivi alla posizione debitoria, presenti lacune nella numerazione delle pagine e non dimostri un inequivocabile collegamento con l’accordo di cessione.
