Cita l’art. 700 del codice di procedura civile: “…chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”. I presupposti per l’applicazione del procedimento d’urgenza sono il fumus boni iuris ed il periculum in mora: il primo requisito viene inteso come probabile esistenza del diritto cautelare, mentre il secondo attiene al pericolo attuale che il diritto del ricorrente possa subire un pregiudizio il quale, tenuto conto delle circostanze di fatto, si presenta come imminente ed irreparabile. Più precisamente, l’irreparabilità viene intesa quale ragionevole e probabile pericolo che il diritto del ricorrente subisca un pregiudizio non altrimenti risarcibile. Il procedimento d’urgenza può essere utilizzato solamente nel caso in cui manchino i presupposti per l’applicazione delle misure cautelari tipiche del sequestro della denuncia di nuova opera o di danno temuto o del procedimento di istruzione preventiva; inoltre non può trovare applicazione in tutti i casi in cui la finalità cautelare possa essere raggiunta attraverso i rimedi provvisori previsti da specifiche disposizioni di legge o anche quando il diritto soggettivo sia tutelabile azionando provvedimenti sommari non cautelari come il decreto ingiuntivo e i provvedimenti possessori. La stessa considerazione vale quando il diritto soggettivo sia tutelabile in via ordinaria tramite un processo la cui rapidità di svolgimento è affine a quella del procedimento cautelare. E’ di tutta evidenza che l’esperibilità di tale procedura deve essere attentamente vagliata caso per caso.
Al primo incontro in studio, finalizzato ad ascoltare le ragioni della clientela, l’Avv. Dario Nardone si impegna a rispettare i patti chiari.