Tribunale di Pescara, ordinanza del 4 novembre 2024, Est. Angelozzi

confermata da

Tribunale di Pescara, decreto del 21 gennaio 2025, Pres. Di Fulvio, Rel. Bongrazio

Difetta di attualità, e pertanto è inidoneo a valere come titolo esecutivo, il contratto di mutuo in cui l'inizio dell'ammortamento sia incerto e condizionato ad un evento futuro (svincolo delle somme dal deposito cauzionale) la cui verificazione, dalla quale dipende la condizione di esigibilità che rende attuale l'obbligo restitutorio, non sia provata mediante un ulteriore atto dotato di medesima forma pubblica o autenticata ex art. 474 c.p.c.

Stralci

Tribunale di Pescara, ordinanza del 21 novembre 2026, Est. Angelozzi

In altri termini, il periodo di ammortamento – che segna l’inizio dell’obbligo restitutorio mensili – non è indicato in modo fisso, ma risulta ancorato al momento in cui la banca svincolerà le somme, rimettendole nella disponibilità del mutuatario. In questi termini, l’inizio del periodo di ammortamento stabilisce il momento in cui l’obbligazione diviene attuale perché si cristallizza il sorgere dell’obbligo restitutorio e, nel caso in esame, invece, non è precisato in data tassativa, potendo di fatto ancorarsi al periodo dell’effettivo svincolo, ovvero alla decorrenza di 90 giorni (termine assegnato alla parte per adempiere alle garanzie richieste ragione della costituzione del pegno). Prima di quel momento, non si può affermare che l’obbligazione di restituzione sia attuale; ciò non dipende dalla semplice indisponibilità materiale della somma mutuata, ma piuttosto dall’interpretazione delle clausole che rimandano l’inizio del piano di ammortamento a un evento futuro, rappresentato dallo svincolo delle somme.

L’interesse del creditore (Banca) al rimborso del capitale mutuato (e dall’altro l’obbligazione restitutoria) si concretizza qualora venga fornita idonea prova delle garanzie richieste, rinviando così a una data “indefinibile” a priori, determinabile solo dopo il decorso del termine assegnato al mutuatario. Pertanto, prima di quel momento, non è possibile affermare che si sia correttamente costituito il rapporto sinallagmatico in quanto subordinato ad un evento futuro che non si è realizzato.

Ne consegue, secondo il Tribunale, che nel caso in esame il contratto di per sé ed in assenza di prova del concreto realizzarsi della condizione futura, non risulta titolo esecutivo idoneo a dare luogo e proseguimento all’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

Tribunale di Pescara, decreto del 21 gennaio 2025, Pres. Di Fulvio, Est. Bongrazio

Passando alla questione relativa all’efficacia esecutiva del mutuo ritiene il Collegio che il reclamo non sia fondato in quanto dal contratto di mutuo risulta che la somma mutuata, dopo essere stata messa a disposizione del mutuatario, è stata fatto oggetto di deposito cauzionale infruttifero presso la stessa banca mutuante finchè il mutuatario non avesse documentato l’assenza di iscrizioni pregiudizievoli e la stipula di un contratto di assicurazione antincendio sull’immobile costituito in ipoteca.

Pur non potendosi ritenere che con tale deposito la banca sia divenuta proprietaria di tali somme – in assenza di qualsiasi ulteriore indicazione contrattuale (es. in termini espressi di deposito irregolare o di pegno irregolare) – va rilevato che con tale operazione le parti hanno voluto costituire una garanzia atipica in favore della Banca onde, per sostenere l’attualità dell’obbligazione restitutoria, è necessario verificare che sia iniziato a decorrere il periodo temporale entro il quale nel medesimo contratto con le forme ex art. 474 c.p.c. il debitore è tenuto a porre in essere la prestazione al fine di soddisfare l’interesse creditorio. Poiché nel contratto in oggetto tale termine è stato individuato in modo alternativo (ovvero dal 1° giorno del mese immediatamente successivo alla data in cui la somma mutuata sarà resa disponibile a favore della parte mutuataria” ovvero “dal 1° giorno del mese immediatamente successivo alla data del giorno della stipula del contratto di mutuo”) va esclusa l’efficacia esecutiva del mutuo per difetto dell’attualità dell’obbligazione restitutoria facente capo al mutuatario.

Anche la Suprema Corte ha stabilito che “ai sensi dell’art. 474 c.p.c., nel caso in cui l’atto pubblico notarile (ovvero la scrittura privata autenticata) documenti un credito non ancora attuale e certo, ma solo futuro ed eventuale, benché risultino precisamente fissate le condizioni necessarie per la sua venuta ad esistenza, ai fini della sua efficacia esecutiva sarà necessario che anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l’effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata” (cfr., da ultimo: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 41791 del 28/12/2021 relativa ad un contratto di finanziamento posto a base del precetto opposto, stipulato in forma pubblica notarile, dal quale non emergeva l’esistenza attuale di obbligazioni restitutorie della società finanziata che, infatti, era subordinata al verificarsi di una serie di condizioni dettagliatamente specificate nel contratto).

In tale decisione é stato chiarito che, già con riguardo all’originaria formulazione del n. 3 del comma 2 dell’art. 474 c.p.c., non si era mai dubitato che, per assumere efficacia esecutiva, l’atto ricevuto da notaio dovesse documentare l’esistenza attuale di una obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro e che, in mancanza di tale requisito, laddove cioè l’atto notarile documentasse esclusivamente un credito futuro ed eventuale, esso non potesse essere integrato con la semplice prova, anche se documentale, del fatto successivo generatore dell’obbligazione, occorrendo che anche quest’ultimo fosse dotato della medesima forma notarile.

E’ stato, altresì, precisato che non sarebbe possibile ritenere che la riformulazione dell’art. 474 c.p.c., operata nel 2005 con il solo scopo di ampliare il catalogo dei titoli esecutivi anche alle scritture private autenticate, abbia inteso anche modificare l’ambito dell’efficacia esecutiva degli atti pubblici, estendendola alle obbligazioni non risultanti direttamente dall’atto e differenziandola così da quella delle scritture private autenticate, in quanto la necessità che la certezza del credito risulti dall’atto notarile, sia esso in forma pubblica, sia che si tratti di semplice scrittura privata con sottoscrizioni autenticate, e non si tratti, quindi, di un’obbligazione solo eventuale ed altrimenti dimostrabile, deriva dalla stessa ratio della norma, che richiede, ai fini dell’efficacia esecutiva dell’atto, la pubblica fede garantita dal pubblico ufficiale in relazione al suo contenuto, almeno per quanto attiene alla autenticità delle sottoscrizioni, con la conseguenza che tale medesima natura devono possedere tutti i documenti necessari ad attestare l’esistenza attuale del credito, affinché esso possa essere fatto valere direttamente in via esecutiva.

Stante la non immediata esigibilità della prestazione restitutoria, come già correttamente rilevato dal giudice di prime cure, in mancanza di un ulteriore atto redatto nelle forme stabilite nell’art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) da cui risulti lo svincolo di tali somme in favore del mutuatario, va esclusa l’efficacia esecutiva del contratto di mutuo in esame a nulla rilevando che esso sia stato validamente stipulato atteso che non è in discussione l’obbligo di restituzione (sicuramente sussistente a seguito della stipula del contratto) ma dell’attualità di tale obbligo in quanto per espressa e concomitante volontà delle parti la somma mutuata non è stata oggetto di ritrasferimento in capo al mutuatario dopo che questi l’abbia versata nel deposito cauzionale anzidetto“.

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