Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 08.01.2026) 23.03.2026, n. 6949

Le spese del consulente di parte devono essere rimborsate con liquidazione d'ufficio del Giudice senza prova dell'avvenuto pagamento

Massime Avv. Dario Nardone

Le spese che la parte ha sostenuto o dovrà sostenere per il proprio consulente tecnico di parte rientrano a pieno titolo tra le “spese processuali” previste dall’art. 91, primo comma, c.p.c..

In quanto spese processuali, esse devono essere liquidate d’ufficio dal giudice, a prescindere dalla presenza di un’apposita domanda della parte o dal deposito di una nota spese.

Ai fini della liquidazione, non è essenziale la prova documentale dell’avvenuto pagamento al momento della decisione, ma è sufficiente che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione.

Principio di diritto

La nomina di un consulente di parte fa presumere di fatto l’assunzione dell’obbligazione di remunerarlo ai sensi dell’art. 1709 c.c.; pertanto, la relativa spesa va liquidata d’ufficio anche senza la dimostrazione del materiale esborso, salva la prova contraria dell’altra parte circa la gratuità della prestazione o l’estinzione del debito.

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