Tribunale di Brindisi, sentenza n. 401 del 18 marzo 2026, Est. Rossi
Qualora, in un contratto di finanziamento al consumo, si accerti che la rata di ammortamento sia stata elaborata in capitalizzazione composta (sistema esponenziale) generando un maggior costo per interessi, e che il TAEG effettivo risulti superiore a quello dichiarato, occorre rideterminare piano di ammortamento in regime semplice applicando i tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB
Massime Avv. Dario Nardone
In materia di contratti di finanziamento (nella specie, credito al consumo per l’acquisto di autovettura), qualora si accerti giudizialmente – anche a mezzo di CTU – che il piano di ammortamento allegato al contratto sia stato strutturato applicando subdolamente un regime di capitalizzazione composta (sistema esponenziale) idoneo a generare un maggior costo occulto per interessi e che il T.A.E.G. concretamente applicato risulti superiore rispetto a quello dichiarato nel documento negoziale, deve procedersi alla integrale rideterminazione del piano di ammortamento con applicazione del regime semplice e dei tassi sostitutivi BOT ex art. 117 TUB
