Corte d’Appello di L’Aquila, sentenza n. 180 dell’11 febbraio 2025, Pres. Filocamo, Rel. Martini
Va confermata la sentenza del primo grado che ha accolto l'opposizione ed estinto l'esecuzione per mancanza di idoneo titolo esecutivo quando il mutuo notarile, prevedendo che la somma sia immediatamente restituita dal mutuatario al mutuante, non sia accompagnato da ulteriore atto attestante lo svincolo della somma nella forma solenne prevista dall’art. 474 c.p.c.
Stralcio
“Ai fini della verifica dell’idoneità del contratto di mutuo – sul quale la banca ha fondato l’azione esecutiva – a costituire titolo esecutivo, risulta dirimente osservare, come la terza sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024, ha segnato un significativo revirement giurisprudenziale – cui la Corte intende aderire – affermando il seguente principio di diritto (…)”
“In linea con il recente arresto della Corte di legittimità – deve comunque opinarsi nel senso che dal negozio stipulato tra le parti non risulta un’obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento dello svincolo delle somme e lo “svincolo” della somma concessa in mutuo ma immediatamente depositata presso la banca mutuante e, quindi, rientrata nel patrimonio della stessa, richiedeva un successivo atto volontario di quest’ultima, che determinasse il nuovo trasferimento della sua proprietà in favore della parte mutuataria, affinché sorgesse in capo a quest’ultima l’obbligo di restituzione. Ne discende che, affinché il contratto di mutuo de quo potesse essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., era necessario che entrambi gli atti, di mutuo e di “svincolo”, rispettassero i requisiti di forma imposti dalla legge (atto pubblico o scrittura privata autenticata)”.
“Anche nel caso che ci occupa, all’art. 2 punto 4. del contratto di mutuo, è previsto: “Lo svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale potrà avvenire dopo l’adempimento delle obbligazioni sopra specificate…” . Pertanto, benché non possa dubitarsi che ci si trovi dinanzi ad un contratto reale di mutuo valido e perfetto – (…) deve comunque opinarsi nel senso che dal negozio stipulato tra le parti non risulta un’obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento dello svincolo delle somme”.
“Invece, nella fattispecie, la successiva erogazione (“svincolo”) della somma è stata documentata solo mediante la produzione di una mera attestazione contabile bancaria di accredito in conto corrente in data 11.5.2010 dell’importo di €. 2.788.000,00 con causale (…)”.