Tribunale di Palermo, ordinanza del 12 febbraio 2025, Est. La Barbera
Va sospesa per difetto di legittimazione attiva l’esecuzione quando il cessionario procedente non depositi né il contratto di cessione, né la ista dei crediti ceduti, né possa ritenersi certa l’inclusione del credito azionato nella riferita cessione
Massima Avv. Nardone
Va sospesa l’esecuzione quando contestata, da un lato, l’intervenuta cessione del credito nonché, dall’altro, l’inclusione del credito azionato tra quelli ceduti, la creditrice opposta non abbia prodotto né il contratto di cessione né la lista dei crediti ceduti né, dalle evidenze in atti, possa ritenersi individuato con certezza il credito azionato fra i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. 13 giugno 2019 n. 15884) [fattispecie con dichiarazione unilaterale della cedente recante una non univocità dei codici identificativi del credito; con numero di NDG all’epoca della cessione diverso dal numero di NDG originario; con mutuo fondiario (titolo esecutivo) stipulato tra l’opponente e una banca diversa dalla riferita cedente, ndr]