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Tribunale di Cuneo, sentenza del 26 ottobre 2020, Est. Gianluca Biasci

Massime da Il Caso

La mancata pattuizione degli interessi importa la necessità di operare un ricalcolo applicando gli interessi di legge, la mancata produzione tout court del contratto importa, secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, l’obbligo della Banca di restituire al correntista tutte le somme addebitate a titolo di interessi, essendo il contratto insanabilmente nullo. Dalla nullità assoluta del contratto deriva l’inapplicabilità al rapporto di qualsivoglia interesse passivo, nemmeno moratorio, nonché delle spese e commissioni di massimo scoperto.

In tema di rapporto bancario di conto corrente, qualora la Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non fornisca prova del credito vantato con il contratto di apertura del conto corrente, come richiesto a pena di nullità ex art. 117 T.U.B., oltre a tutti gli estratti conto in ordine alla certezza del saldo indicato nella fase monitoria, il decreto ingiuntivo va senz’altro revocato in quanto l’indisponibilità del contratto e degli estratti conto hanno, quindi, impedito di accertare la presenza delle clausole nulle, come indicate dall’opponente e di ricostruire, precipuamente, l’andamento del rapporto, con l’eventuale depurazione di interessi, spese e commissioni non dovute, ovvero il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in causa.

La produzione in giudizio dei solo estratti conto, non accompagnata dalla produzione del contratto, non può ritenersi idonea a provare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione, la quale con recentissima pronuncia ha affermato che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria non è possibile operare una valutazione ex ante che si basi sulle annotazioni effettuate dalla Banca, dovendosi, contra, porre in essere una valutazione ex post che tenga conto della declaratoria di nullità da parte del giudice del merito delle clausole anatocistiche e, per l’effetto, dell’eliminazione di tutti gli addebiti.

Conforme Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-03-2017, n. 5609, Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo

per la quale “…  la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente n. OMISSIS) dovrebbe comportare la nullità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti. Pertanto, la soluzione praticata dal c.t.u. – che si è limitato a sostituire al tasso convenzionale quello legale si rivela comunque più favorevole per la società creditrice“.

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