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Corte di Appello di Campobasso, sentenza n. 412 del 5 dicembre 2019, Pres. d’Errico, Rel. Carosella 

(Inviatami dall’Avv. Carmine de Benedittis)

Massime da Il Caso 

Il diritto stabilito per il creditore dall’art.1194 c.c., rispetto all’imputazione del rimborso del credito, non può divenire un diritto di incrementare surrettiziamente il tasso (pattuito ai sensi dell’art.1284 c.c.), gli interessi e la remunerazione del capitale prestato.

Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento, né si può mascherare tale artificioso incremento del piano di ammortamento, poiché il calcolo dell’interesse, nel piano di ammortamento, deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell’interesse semplice.

[Nel caso specifico, la Banca, che aveva utilizzato nel contratto questo particolare tipo di capitalizzazione, ha violato non solo il dettato dell’art.1283 c.c.,ma anche quello dell’art.1284 c.c. che, in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza del tasso di interesse (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l’applicazione del tasso legale semplice e non quello ultra-legale indeterminato o incerto

Stralci più significativi

Il piano di ammortamento alla francese comporta “la restituzione di interessi con una proporzione più elevata, in quanto contiene una formula di matematica attuariale, giusta la quale l’interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto dall’art. 821, comma terzo, c.c.)“.

la rata del mutuo con rimborso frazionato è stata calcolata, nel caso in esame, con la formula c.d. interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, il che comporta la crescita progressiva del costo“.

l’ammortamento alla francese… nasconde sorprese per il mutuatario… è più oneroso in termini di interessi applicati che non corrispondono al tasso di interesse pattuito“.

Nel caso de quo, quindi, il tasso effettivo del mutuo andava applicato con la regola dell’interesse semplice, per la quale detto interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra l’importo rimborsato e quello prestato. Tale regola non è stata rispettata, in quanto il maggior costo sopportato dai mutuatari per il contratto di mutuo per cui è
causa accerta la coesistenza in uno stesso contratto di due differenti tassi, con la determinazione di un’assoluta incertezza su quale dei due tassi convenuti sia effettivamente quello convenuto ed applicabile. E’ dunque un sistema per dichiarare
nella parte comprensibile del contratto un tasso minore di quello successivamente esplicitato numericamente nel piano di ammortamento

correttamente il giudice di primo grado ha proceduto all’applicazione del tasso legale sostitutivo per effetto combinato degli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c.“.

Si veda il puntuale commento alla sentenza di Roberto Marcelli, AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: gradualmente i vizi vengono emergendo. La sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 412 del 5 dicembre 2019, edito su Il Caso.

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