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Tribunale di Napoli, ordinanza del 29 novembre 2019, Est. Francesca Gomez de Ayala inviatami dalla Collega Avv. Monica Mandico

Nella verifica dell'usurarietà vanno computati tutti i costi connessi al finanziamento ed in caso di debordo del TSU il contratto diviene gratuito. La discrasia tra l'ISC/TAEG indicato in contratto e quello effettivo porta all'applicazione sanzionatoria del tassi BOT. Il regime di capitalizzazione composta degli interessi, comportando una indeterminatezza del piano di ammortamento e/ o degli interessi pattuiti, porta all'applicazione sanzionatoria del tassi BOT

Massime Avv. Dario Nardone

Nel sindacato di usurarietà il CTU deve verificare se il tasso di interesse effettivo del rapporto, calcolato tenendo conto del tasso corrispettivo e degli oneri connessi all’erogazione del credito, esclusa ogni ipotesi di sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi, superi il tasso soglia di vigente al momento pattizio.

In ipotesi di accertato superamento della soglia usuraria, il CTU deve rideterminare il rapporto di dare avere tra le parti, in applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c., tenendo conto degli importi versati in costanza di rapporto dal finanziato a titolo di remunerazione del capitale, degli interessi e degli oneri accessori connessi all’erogazione del credito, considerando come dovuta unicamente la sorte capitale (ergo: gratuità del mutuo).

Nella verifica della corretta indicazione dell’ ISC/TAEG ai fini trasparenza, il CTU deve verificare se il tasso di interesse effettivo del rapporto, calcolato considerando tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito, inclusa l’eventuale incidenza delle “spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito” qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento, corrisponda all’ISC/TAEG dichiarato in contratto, provvedendo – in caso di accertata divergenza – a determinare il saldo del rapporto ricalcolando gli interessi con applicazione, in luogo dei tassi convenzionali, dei tassi BOT ex art. 117 TUB, da intendersi come gli interessi al tasso nominale minimo dei BOT a 12 mesi emessi nell’anno precedente alla stipula del contratto.

Nelle verifica della maggiore onerosità eccepita in relazione al regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi adottato dalla banca, il CTU deve verificare se il piano di ammortamento applicato ha generato il fenomeno anatocistico lamentato dal mutuatario e la dedotta indeterminatezza degli interessi e, ove emerga l’indeterminatezza del piano di ammortamento ovvero degli interessi pattuiti, provveda il CTU a rideterminare l’eventuale debito residuo, in considerazione dei pagamenti effettuati in costanza di rapporto dai mutuatari, rimodulando il piano di ammortamento in ragione della ritenuta debenza della sorte capitale e degli interessi da computare al tasso nominale minimo dei BOT, considerando il tasso dei BOT a 12 mesi emessi nell’anno precedente alla stipula del mutuo per cui è causa”.

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