Tribunale di Brindisi, ordinanza del 1 luglio 2026, Est. Natali

Il mutuo rinegoziato con atto senza forma solenne non è idoneo titolo esecutivo

Massima Avv. Nardone

L’avvenuta rinegoziazione del titolo originario (mutuo) determina il venir meno della sua idoneità esecutiva, con la conseguente necessità che anche il successivo atto di rimodulazione rivesta le forme qualificate previste dall’articolo 474 c.p.c. In ragione di ciò, va disposta l’immediata sospensione della procedura esecutiva.

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