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Cass. Sez. I Civile, ordinanza n. 17634 del 21 giugno 2021, Pres. De Chiara, Rel. Marcolino

Nei contratti di conto corrente sottoscritti prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, la nuova clausola anatocistica rispettosa della paritetica periodicità di conteggio degli interessi creditori e debitori è efficace solo se espressamente pattuita per iscritto. Nella rideterminazione del saldo di conto corrente, va adottato il criterio del saldo rettificato e non del "saldo banca"

Estratto

“La dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal cicr mediante l’adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall’art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl’interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell’eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all’adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella gazzetta ufficiale, come consentito dal comma secondo dell’art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. cass., sez. i, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779)”.

“La giurisprudenza ha recentemente precisato che, al fine di verificare la natura solutoria o ripristinatoria di un versamento, occorre preliminarmente procedere alla rideterminazione del saldo del conto, depurandolo da tutti gli addebiti illegittimi, in modo tale da verificare se siano stati superati i limiti dell’affidamento concesso, ed i versamenti eseguiti qualificarsi come solutori (cfr. cass. n. 9141)”.

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