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Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 27589 del 2 dicembre 2020, Pres. Valitutti, Rel. Ferro

Non può applicarsi l’azzeramento del saldo documentato dall’estratto conto più vetusto ma va disconosciuto in toto il credito della banca attrice che non abbia prodotto in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data di apertura del rapporto di conto corrente

Estratto

«nel contratto di conto corrente bancario, la banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l’onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l’azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l’alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l’esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest’ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo» (Cass. 9365/2018, 22208/2018, 23313/2018)”.

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