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Cass. Civ., Sez. 1, ordinanza n. 19812 del 20 giugno 2022

Ha natura solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo “scoperto” ed il limite del fido, ovvero pari al passivo di conto non affidato, e potrà provvedersi all’imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° limitatamente a questa parte

Stralcio

“Il principio di cui all’art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c., sicché è inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non integrano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, per i quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi. Il suddetto principio è, tuttavia, utilizzabile se al conto acceda un’apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento, o su conto in passivo a cui non acceda l’apertura di credito”.

Pertanto, le rimesse con funzione di pagamento che intervengono oltre il fido o in assenza di fido (solutorie, ovvero prescrittibili dopo 10 anni), devono essere rivolte a saldare nell’ordine:
a) prioritariamente, gli interessi relativi al credito debordante il fido;
b) poi il credito debordante il fido.
L’eventuale parte residua, che non ha natura solutoria, va a ricostituire la disponibilità entro il fido (ndr).

Conformi:

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18815 del 10 giugno 2022, Pres. Valitutti, Rel. Vannucci

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3858 del 15 febbraio 2021, Pres. De Chiara, Rel. Fidanzia

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