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Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 18815 del 10 giugno 2022, Pres. Valitutti, Rel. Vannucci

Al fine di non confondere rimesse “apparentemente solutorie” con rimesse “effettivamente solutorie”, è necessario adottare il criterio del saldo via via rettificato – Ha natura solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo “scoperto” ed il limite del fido e potrà provvedersi all’imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° limitatamente a questa parte

E’ soggetta all’ordinaria prescrizione decennale che inizia a decorrere, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Nel caso di contratto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito: hanno natura solutoria i versamenti che hanno la funzione di eliminare ovvero ridurre il c.d. “scoperto” di conto corrente, ossia il debito del correntista per la parte eccedente l’affidamento accordatogli; hanno invece funzione ripristinatoria (e non costituiscono quindi pagamento in senso giuridicamente rilevante) quei versamenti che si mantengano nei limiti del concesso affidamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 6195 del 2020).

Per stabilire, dunque, se un versamento abbia avuto natura solutoria ovvero ripristinatoria occorre eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca (mediante applicazione di interessi non dovuti ovvero mediante capitalizzazione trimestrale, ecc.) e, in conseguenza di tale operazione, rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando se i versamenti di volta in volta eseguiti si collochino all’interno del massimale di fido ovvero se essi siano stati eseguiti per eliminare il suo superamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 9141 del 2020).

Quanto alla questione relativa all’applicazione del meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all’art. 1194, comma 2, c.c., in rapporto derivato da contratto di conto corrente bancario cui accede un’apertura di credito si osserva che tale meccanismo trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell’affidamento; con la conseguenza che non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l’annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell’affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista (in questo senso, cfr.: Cass. n. 3858 del 2021).

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