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Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3858 del 15 febbraio 2021, Pres. De Chiara, Rel. Fidanzia

Al fine di non confondere rimesse “apparentemente solutorie” con rimesse “effettivamente solutorie”, è necessario adottare il criterio del saldo via via rettificato - Ha natura solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° solo limitatamente a questa parte

Stralci

“come già evidenziato da questa Corte (Cass.n. 9141/2020), al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto”.

“Ove sia stato proprio l’addebito degli interessi, come sopra quantificati, a
determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo
quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo “scoperto” ed il limite del fido e
potrà provvedersi all’imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2°
limitatamente a questa parte.
Nel caso, invece, in cui l’annotazione degli interessi avvenga su un conto che
presenti un passivo che rientri nei limiti dell’affidamento e neppure la stessa
annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà
una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad
un’imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando l’indefettibile
presupposto del “pagamento”.”

Conforme Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 9141 del 19 maggio 2020, Pres. De Chiara, Rel. Fidanza

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