Pubblicato il: 22/10/2026
Sembra utile rammentare preliminarmente la differenza tra i due strumenti previsti dall’ordinamento:
- la confisca diretta colpisce il profitto del reato, cioè il vantaggio economico che ne deriva. Nei reati tributari, questo vantaggio può consistere nel risparmio di spesa ottenuto attraverso il mancato pagamento delle imposte dovute;
- la confisca per equivalente, invece, consente – nei casi previsti dalla legge – di aggredire beni diversi dal profitto originario, purché di valore corrispondente. Può venire in rilievo, per esempio, quando il profitto non è più individuabile o non è direttamente confiscabile.
Nel caso di specie, l’indagato, imputato per la partecipazione a un’associazione per delinquere e per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, era ritenuto coinvolto in un articolato meccanismo fraudolento finalizzato alla creazione di crediti IVA fittizi, dai quali le società coinvolte traevano un indebito risparmio d’imposta.
La difesa ha impugnato il provvedimento di sequestro richiamando, in particolare, il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13783 del 2024 e contestando l’applicazione del criterio solidaristico tra concorrenti. Secondo tale impostazione, infatti, non sarebbe possibile sottoporre a confisca beni del singolo concorrente per un valore corrispondente all’intero profitto derivante dal reato, ma sarebbe necessario individuare la quota di profitto effettivamente conseguita da ciascun concorrente. Il sequestro, pertanto, non potrebbe eccedere l’entità dell’effettivo arricchimento personale dell’indagato.
La qualificazione della confisca per equivalente come misura di natura afflittiva/sanzionatoria costituisce uno degli elementi determinanti del ragionamento della Corte.
In materia di reati tributari commessi nell’interesse o per conto di una persona giuridica, qualora non sia possibile procedere alla confisca diretta del profitto del reato – costituito, nel caso di evasione fiscale, dal risparmio d’imposta conseguito dall’ente – è ammesso, secondo il Supremo Consesso, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di uno o più concorrenti nel reato, purché entro il limite complessivo del profitto effettivamente conseguito e senza determinare una duplicazione dell’ablazione.
La natura del profitto, direttamente riferibile alla persona giuridica e non necessariamente acquisito dai singoli concorrenti, impedisce di applicare automaticamente il criterio del riparto paritario elaborato dalle Sezioni Unite per i reati comuni. Ne consegue che, nei reati tributari commessi nell’interesse dell’ente, la confisca per equivalente nei confronti della persona fisica può assolvere anche a una funzione sanzionatoria e di garanzia patrimoniale, volta a impedire che la mancata apprensione del profitto presso l’ente renda ineffettiva la risposta ablativa.
Resta, tuttavia, necessario rispettare il principio di personalità della responsabilità penale e i suddetti limiti quantitativi imposti dall’art. 12 bis D.Lgs. n. 74/2000.
Quanto al sequestro preventivo, inoltre, la sottoposizione a vincolo di beni immobili o mobili registrati richiede una motivazione specifica in ordine alla sussistenza del periculum in mora, ossia del concreto rischio che i beni possano essere dispersi, sottratti o occultati. Tale pericolo non può essere desunto automaticamente dalle sole modalità di movimentazione delle somme di denaro, ma deve essere valutato in relazione alla concreta situazione patrimoniale del soggetto interessato.
La vicenda giudiziaria affrontata con la sentenza n. 21685/2023 riguarda invece una società di trasporti e un’omissione fiscale che avrebbe prodotto un vantaggio economico, quantificato in 166.240 euro.
Nell’ambito del procedimento, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo di una somma corrispondente al profitto contestato, individuandola nelle disponibilità presenti sui conti correnti della società. L’azienda si è opposta al provvedimento, sostenendo che il denaro sottoposto a vincolo non coincidesse materialmente con quello che avrebbe dovuto essere versato all’Erario. Le somme presenti sul conto, secondo la difesa, derivavano infatti dall’attività economica lecita svolta successivamente e non direttamente dall’illecito tributario.
Ma la contestazione non era soltanto teorica.
Per un’impresa, il blocco della liquidità può incidere sulla capacità di pagare fornitori, dipendenti e altri costi di gestione. Da qui il tentativo di ottenere una diversa qualificazione giuridica del sequestro.
Il punto centrale della controversia riguarda la natura fungibile del denaro: se il denaro presente sul conto viene qualificato come profitto direttamente confiscabile, la difesa non può ottenere l’esclusione delle somme dal vincolo limitandosi a dimostrare che derivano da ricavi commerciali leciti. È proprio su questo passaggio che si concentra il ragionamento giuridico della vicenda.
Il denaro è fungibile: conta la disponibilità, non l’identità delle banconote. Una somma di 10.000 euro, per esempio, può essere composta da banconote differenti oppure essere rappresentata da una disponibilità bancaria, senza che cambi il suo valore economico. Quando il profitto del reato consiste in un risparmio di spesa, la questione diventa particolarmente complessa: l’imposta non versata rimane nella disponibilità del contribuente, che può utilizzarla, investirla o mescolarla con i successivi ricavi dell’attività economica.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale relativo alla confisca diretta del denaro, la circostanza che le somme si siano confuse con altre disponibilità patrimoniali non esclude necessariamente la possibilità di aggredirle.
Non occorre, in altri termini, individuare le stesse banconote che avrebbero rappresentato il risparmio fiscale originario. Tuttavia, ciò non significa che qualsiasi disponibilità finanziaria possa essere confiscata automaticamente, senza verificare i presupposti della misura e il limite quantitativo del profitto contestato.
Nel caso in esame, la difesa ha cercato di valorizzare la provenienza lecita degli accrediti successivi. La questione decisiva era, però, stabilire se tale circostanza fosse sufficiente a escludere la natura diretta del sequestro.
Per la Suprema Corte il fatto che un’impresa continui a lavorare regolarmente dopo aver commesso una violazione tributaria non rende, di per sé, intangibile la liquidità che accumula.
Se ricorrono i presupposti della confisca diretta del denaro, la fungibilità può consentire di colpire somme presenti sul conto corrente anche quando derivano da operazioni successive e lecite.
Questo principio, tuttavia, non equivale a sostenere che ogni conto corrente di un'impresa coinvolta in un procedimento tributario debba essere bloccato integralmente. Il sequestro deve sempre rispettare i limiti stabiliti dal provvedimento giudiziario e non può eccedere il valore del profitto confiscabile, fatte salve le specificità del caso concreto.
Occorre inoltre distinguere la posizione della società da quella delle persone fisiche coinvolte nel procedimento: la possibilità di sottoporre a vincolo beni appartenenti a soggetti diversi dipende dalle specifiche condizioni previste dalla legge.
Per questo motivo, la documentazione contabile e bancaria può assumere un ruolo importante nella ricostruzione dei fatti. La difesa deve confrontarsi con la natura del profitto contestato, con i presupposti giuridici della misura e con la situazione patrimoniale rilevante, senza fare affidamento esclusivamente sulla data o sulla causale degli accrediti.
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