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 Tribunale di Lagonegro, sent. n. 89 del 20 marzo 2018, Est. Giovanni Pipola (inviatami dalla Collega Alessandra Fabiani)

Non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché non può ritenersi di per sé idoneo a sorreggere l’esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, sebbene la somma sia stata dichiarata come erogata e quietanzata, essa è stata costituita già con lo stesso contratto presso la stessa banca in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, quindi ancora giacente presso la banca e non disponibile per il mutuatario.

In tal caso l’erogazione, dichiarata come quietanzata in contratto, in conseguenza della costituzione del deposito cauzionale infruttifero, è da ritenersi solo apparente né può ritenersi che la somma mutuata sia entrata nella immediata giuridica disponibilità del mutuatario medesimo, venendo così a mancare proprio la traditio anche sotto il profilo della disponibilità giuridica.

In conseguenza della mancata capacità di provare ex se l’effettiva traditio e della mancanza  d’una quietanza in forma solenne che attesti lo svincolo delle somme, ne discende l’inidoneità del mutuo notarile a dimostrare il diritto del mutuante alla restituzione della somma mutuata.

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