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Tribunale di Roma, ord. del 26 luglio 2018, Est. Stefano Cardinali (ottenuta dal Collega Giuseppe De Simone)

Altro rilevantissimo arresto che nega validità alle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI vietato

Queste le motivazioni:

rilevato che il decreto ingiuntivo qui opposto è stato ottenuto nei confronti del solo fideiussore, e non anche della debitrice principale

che, con ordinanza n. 29810 del 2017, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale sono nulli, per violazione dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990 (legge antitrust) – il quale dispone la nullità ad ogni effetto delle intese fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – i contratti di fideiussione che contengano le norme bancarie uniformi predisposte dall’ABI, e ciò in quanto tale applicazione avrebbe come conseguenza la concretizzazione delle summenzionate vietate intese;

che, infatti, continua la Suprema Corte, la Legge Antitrust detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari tutti gli operatori del mercato, ovvero chiunque abbia interesse alla conservazione del carattere competitivo dello stesso;

che, conseguentemente, proprio tale interesse viene leso, come nel caso in oggetto, ogni qualvolta, per effetto di un’intesa vietata, in quanto restrittiva della concorrenza, come certamente deve considerarsi l’uniformità del testo delle fideiussioni utilizzato dagli Istituti di Credito, venga eluso il diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza;

che, in particolare, sono state dichiarate contrarie alla legge di cui in discorso, nell’ipotesi di loro applicazione uniforme, gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’Associazione bancaria per la stipula delle fideiussioni, le quali hanno come effetto la “trasformazione” del contratto di fideiussione in un contratto autonomo di garanzia, circostanza che, per stessa ammissione della banca opposta, ricorre nel caso di specie;

che, pertanto, a prescindere da ogni considerazione in ordine all’applicabilità di tale principio anche ai contratti di fideiussione anteriori al 2/5/2005, data in cui è avvenuto l’accertamento dell’illegittimità dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (la Banca d’Italia con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi della L. n. 287 del 1990, articoli 14 e 20, in vigore fino al trasferimento dei poteri all’AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far data dal 12 gennaio 2016), dal momento che il contratto di cui si discorre è stato stipulato in epoca successiva e, precisamente, l’8/9/2006, deve, allo stato degli atti, ritenersi nullo il contrato di fideiussione sulla cui base è stato ottenuto il decreto ingiuntivo, qui opposto;

ritenuto che non ricorrono, dunque, i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto;

che non ricorrono i presupposti per la riunione del presente giudizio con altro pendente avanti ad altro giudice di questa sezione avente un oggetto solo in parte coincidente con quello del presente giudizio e parti non coincidenti;

che le parti hanno chiesto i termini di cui all’art. 183 c.p.c.;

P.Q.M.

visto l’art. 648 c.p.c., respinge la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo

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