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Cassazione Civile, Sez. VI, 08 ottobre 2015, n. 20221

Con la pronuncia in esame, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la banca, quale attore in senso sostanziale, è tenuta a dimostrare l’entità del proprio credito vantato nei confronti del correntista producendo in giudizio gli estratti del conto corrente fin dall’apertura del conto stesso al fine di consentire, mediante la completa ricostruzione del dare e dell’avere con applicazione del tasso di interesse, la determinazione del credito stesso.

La Suprema Corte ha altresì affermato che è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui l’approvazione dell’estratto conto non ha alcun rilievo probatorio riguardo l’efficacia e la validità dei rapporti sostanziali tra le parti, limitandosi dunque a rendere “incontestabili soltanto le registrazioni a debito e credito nella loro realtà contabile”.

Il testo integrale dell’Ordinanza

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