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Tribunale di Reggio Emilia, Sez. Civ. II, 24/03/2015, n. 1573 – Est. L. Ramponi

È infondata la tesi secondo cui ai fini dell’applicazione dell’art. 644, comma 4, c.p. possono essere prese in considerazione soltanto le voci di costo individuate nelle Istruzioni di Banca d’Italia per la rilevazione del TEGM, atteso che, da un lato, significherebbe disapplicare la legge a fronte di un regolamento (il Decreto Ministeriale) e non cogliere la diversità funzionale tra la determinazione del tasso in concreto praticato e il parametro di legittimità dell’attività amministrativa di rilevazione dei tassi di interesse medi, dall’altro, si finirebbe per interpretare la fattispecie penale di usura presunta come norma totalmente in bianco, posto che la fonte secondaria non definirebbe solo l’aspetto tecnico della soglia variabile di trimestre in trimestre, ma altresì lo stesso oggetto della condotta.

Posto che i Decreti Ministeriali di cui all’art. 2, comma 1, L. 108/96 esercitano un potere di normazione secondaria nella definizione del TEGM (e quindi del TSU) con margini predefiniti di discrezionalità tecnica, laddove gli stessi non abbiano considerato certi costi che invece avrebbero dovuto tenere in conto, non può negarsi l’esistenza del potere di disapplicazione dell’atto di normazione secondaria ai sensi degli artt. 4 e 5 dell’allegato E della L. 2248/1865 in capo al giudice. Quest’ultimo è pertanto legittimato alla ristrutturazione di un tasso soglia in via autonoma attraverso l’emendamento dei vizi del Decreto Ministeriale che non tengano conto di determinate voci di costo ai fini della rilevazione del TEGM.

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