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Tribunale di Teramo, sentenza n. 561 del 28 aprile 2016, Est. Carla Fazzini

Orbene, dalla lettura dei documenti in atti, non risultano pattuiti né il T .A.N. né il T.A.E. Questo è elemento fondamentale, giacché è evidente che l’indicazione del semplice tasso nominale è privo di qualsiasi capacita informativa sulle remunerazioni effettive che verranno applicate ad un conto corrente, per cui, se manca l’indicazione del T.A.N. e del T.A.E. non v’è alcuna indicazione neanche dei tassi d’interesse attivi e passivi da applicare.

Risulta pertanto provato che i tassi nominali riportati non erano realmente indicativi dei costi da applicare e inoltre che detti tassi non sono quelli concretamente applicati.

Come da quesito indicato al C.T.U. contabile, dalla mancanza dei contratti di apertura dei c/ c e delle nullità delle pattuizioni di determinazione degli interessi discende de plano che i rapporti in parola dovranno essere “ricostruiti” applicando il tasso sostitutivo Bot ex art. 117 T.U.B. (01.01.1994 data di entrata in vigore del T.U.B.).

La clausola degli interessi era nulla ab origine e per questo, dall’accensione del c/ c, tale nullità era stata integrata ex lege dall’art. 117 T.U.B. secondo cui, ove il tasso ultralegale degli interessi non sia stato validamente pattuito per iscritto, gli stessi sono dovuti nella misura ex art. 117 T.U.B. E’ dunque da concludere che le clausole di determinazione degli interessi contenute nel contratto de quibus sono nulle; che tale nullità non è superata né dalla pubblicazione delle condizioni praticate ai clienti né dall’invio degli estratti conto; che sono da applicare al suddetto rapporto, sia per i saldi a debito sia per i saldi a credito, i soli interessi ai tassi sostitutivi ex art. 117 T.U.B. come calcolati dal C.T.U. Neppure la commissione di massimo scoperto è dovuta, atteso che le valute e spese di tenuta conto erano regolate e determinate in maniera nulla e con riferimento generico ed indeterminato. Va ancora ribadito e osservato che nelle lettere – contratti di apertura dei c/ c del 1998 e anche successivamente non sono indicate percentuali e non si esplicita in alcun modo con quali modalità, tale commissione di massimo scoperto debba essere, al limite, computata. Sotto questo profilo si evidenziano, dunque, numerosi ulteriori profili di nullità della commissione in parola in quanto carente di ogni riferimento a criteri obiettivi e certi di quantificazione e ciò anche in contrasto con il principio della prova scritta di cui al1’art. 1284 c.c. e della L. n. 154/ 92 e del T.U.B. (D. Lgs, n. 385/93). La commissione di massimo scoperto determina l’addebito di un interesse anomalo supplementare e non trasparente ed è, pertanto, nulla per mancanza di causa e per contrarietà anche all’art.117 T.U.B.

Il testo integrale di Tribunale di Teramo, sentenza n, 561 del 28 aprile 2016, Est. Carla Fazzini

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