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Tribunale di Brindisi, ordinanza del 7 aprile 2016, Est. Stefano Sales

La presenza di una c.d. clausola di salvaguardia con riferimento alla determinazione degli interessi moratori non esclude che, tenuto conto degli altri oneri economici caricati sul cliente, il contratto debba ritenersi usurario, con conseguente necessaria gratuità dello stesso.


Il superamento del tasso soglia di usura, che comporta la conversione del mutuo a titolo oneroso in mutuo a titolo gratuito, giustifica la sospensione della procedura esecutiva avviata dal mutuante.

Il Testo integrale di Tribunale di Brindisi, ordinanza del 7 aprile 2016, Est. Stefano Sales

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