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Trib. Milano, ord. del 23.06.2015 – Est. Cosentini

Con Ordinanza del 23 giugno 2015, il Tribunale di Milano ha affermato che non deve essere concessa la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per l’intera somma richiesta qualora, dalla documentazione in atti, emerga la possibilità che, sul conto corrente oggetto di pretesa monitoria, siano stato addebitate delle rate di mutuo in costanza di saldo passivo del conto corrente medesimo.

Nel caso di specie, in effetti, la Banca addebitava le rate del finanziamento su un conto corrente privo di provvista, così generando uno sconfinamento. Le rate medesime, di conseguenza, venivano gravate – non da interessi di mora, ma – dal tasso di interesse di extrafido del conto corrente e, addirittura, dalla commissione di massimo scoperto. Tali oneri (che, nella sostanza, costituiscono una mora) erano poi oggetto, in violazione del divieto di capitalizzazione di interessi di mora, di capitalizzazione trimestrale.

Di seguito l’estratto dell’ordinanza:

…La difesa di parte attrice si riporta al contenuto del proprio atto di citazione in opposizione e chiede ove possibile esperire tentativo di conciliazione;

la difesa di parte convenuta, riportandosi alla comparsa, insiste sull’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; non si oppone a tentativo di conciliazione;

parte attrice si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sulla base delle contestazioni ed eccezioni già svolte e insiste sulla mancanza di documentazione, non in atti a partire dall’inizio del preesistente rapporto, risalente al 1989;

Il giudice, vista l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto;

rilevato non essere contestato che l’attuale rapporto di conto corrente sarebbe la continuazione di precedente rapporto risalente al 1989 e portante diversa numerazione, di cui non sono in atti estratti conto, ancorché peraltro si rinvenga saldo iniziale “0” del rapporto 2722/già 4858 alla data della sua apertura, nel 2003;

rilevato tuttavia che, a fronte delle contestazione svolte, possa venire in esame l’intervenuto addebito, sul conto corrente il cui saldo è oggetto di pretesa monitoria, delle rate di mutuo in costanza di saldo passivo del conto, rate gravate con ciò da interessi debitori capitalizzati e non necessariamente in linea con il tasso di mora pattuito; ritenuto che ciò possa parzialmente incidere sul saldo debitorio da ultimo preteso;

visto il principio di cui all’art.648 c.1c.p.c.;

concede la richiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei limiti dell’importo di € 12.000,00, oltre interessi e spese come da decreto…

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