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Tribunale di Vicenza, sentenza n. 170 del 3 febbraio 2022, Est. Lamagna

Stralcio

Merita invece accoglimento l’eccezione attorea sulla indeterminatezza del piano di rimborso del capitale prestato m quanto si riflette in una indeterminatezza del tasso di interesse indicato in contratto. In un contratto di finanziamento, il tasso di interesse, essendo uno degli elementi essenziali del contratto, deve essere, ex art. 1346 c.c.., “determinato o determinabile”. La previsione contrattuale, però, relativa al solo tasso di interesse in ragione d’anno (c.d. TAN) è un’indicazione parziale ed insufficiente a determinare  il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo ( c.d. T AE) anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato. È noto che esistono almeno due regimi finanziari alternativi, applicabili a qualunque tipo di ammortamento prescelto (che sia a rata costante, altrimenti detto alla “francese”, come nel caso di specie, ovvero a quota capitale costante, c.d. “all’italiana”), tra cui: il regime finanziario della “capitalizzazione composta” e quello della “capitalizzazione semplice”. Il primo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo “esponenziale”, e quindi più oneroso, il secondo limita la maturazione degli interessi ad un ritmo lineare e “proporzionale al tempo”. Ne consegue che a parità di importo finanziato, di T AN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione adottato, produrranno un costo del tutto diverso, che risulterà ovviamente più alto in regime di capitalizzazione composta. Pertanto, mentre in un regime di capitalizzazione semplice il T AN può rappresentare una corretta misura del costo del finanziamento, esso perde questa caratteristica in un regime di capitalizzazione composta ( dal momento che la relazione tra tempo e interesse non è lineare), anzi in tali circostanze il TAN fornisce una misura sottodimensionata del prezzo del costo dell’operazione. Ne consegue che la mancata esplicitazione nel contratto del regime di capitalizzazione adottato incide sul monte interessi e quindi sulla determinatezza del tasso.

L’importanza del criterio di calcolo degli interessi trova autorevole conferma anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “la mera indicazione di un “riferimento numerico” per il tasso di interessi può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art. 1346 c.c.., laddove valga ad indicare unicamente il tasso che viene applicato (non al rapporto in quanto tale, ma) solo in relazione a “un dato momento storico” dello stesso” (Cfr. Cass. n. 3855/2018). Pertanto, il criterio in base al quale va stabilito un tasso deve essere oggettivo, predeterminato e verificabile (Cfr. Cass. 12276/2010): “In tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse”, il quale può essere anche individuato per relationem, purché, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto (cfr. Cass. civ. n. 22898/2005, n. 2317/2007, n. 17679/2009).

Sul punto, è tornato di recente a pronunciarsi il Supremo Collegio, enunciando un principio definibile perentorio sulla determinatezza delle clausole inserite nei contratti bancari: “Le clausole dei contratti bancari che disciplinano le condizioni economiche sono nulle, se non contengono l’indicazione di un criterio che consenta di determinare ex ante in maniera univoca ad entrambi i contraenti l’oggetto della prestazione, irrilevante essendo che gli scostamenti dei risultati dei calcoli consentiti da una clausola che non contiene un criterio univoco siano minimi” (Cass. Civile, Sez. III, n. 16907/2019).

Sennonché, a conferma degli assunti esposti, risulta pertinente richiamare anche il recente arresto delle Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 8770/2020, emessa in materia di contratti derivati finanziari, ma la cui ratio decidendi risulta certamente estensibile alle convenzioni del mercato del credito. Il Supremo Collegio, infatti, ribadisce l’esigenza, a1 fini di “una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto del contratto”, di tenere conto anche dei c.d. “COSTI OCCULTI”, tale dovendosi innegabilmente considerare, in difetto di esplicitazione in forma scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi nei rapporti di finanziamento, il cd. “differenziale di costo” derivante dall’impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.

Orbene, sulla base di tali premesse espositive, analizzando la documentazione versata in atti, emerge che in nessuna pattuizione scritta, né nel contratto di finanziamento, né nella documentazione allegata, risulti esplicitato il regime di capitalizzazione adottato dall’Istituto finanziatore. L’indeterminatezza del tasso si traduce nella violazione del requisito della forma scritta prescritto ad substantiam – ex artt. 1284, comma 3, c.c. e 117 t.u.b. – per la pattuizione degli interessi ultralegali. Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo di eterointegrazione normativa previsto dal comma 7 dell’art. 117 t.u.b., la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il c.d. tasso BOT indicato nella predetta nonna (Cfr. Corte d’Appello di Bari del 3.11.2020 n. 1890).

Posto poi che, nel nostro ordinamento, l’art. 821, comma 3, c.c. prescrive che “i frutti civili” (tra cui anche gli “interessi dei capitali”) “si acquisiscono giorno per giorno” stabilendo così una maturazione lineare e proporzionale degli interessi al capitale prestato, un diverso regime di capitalizzazione doveva necessariamente essere pattuito per iscritto.

Ne consegue che, nel caso di specie, il piano di rimborso del mutuo a rata costante, ovvero c.d. “alla francese”, dovrà essere rielaborato utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, adottando il regime di capitalizzazione semplice”.

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