Cass. Civ., Sez. III, 14 Febbraio 2024, n. 4140, Pres. Scarano, Est. Tassone

da Il Caso

Anche il contratto concluso per mezzo di Notaio, il cui contenuto sia imposto dal Professionista, può contenere clausole nulle perché vessatorie ex art. 34 d.lgs. n. 206 del 2005, laddove non sia stato dimostrato dal Professionista lo svolgimento di una trattativa specifica, seria e individuale delle singole clausole contrattuali (e non già di una generica trattativa del contratto)

Massima da Il Caso

In tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, allorquando il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad esempio un avvocato o un commercialista, l’applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206 del 2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l’integrazione, sul contenuto del contratto da tali soggetti predisposto“. (massima ufficiale)

Conformi

 – Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 10 ottobre 2024, n. 26487per la quale “La circostanza che gli odierni ricorrenti abbiano agito quali consumatori ( e non v’è prova del contrario, né essa può essere desunta dalla relativa qualifica contrattuale di “armatori”) comporta che le clausole indebitamente aggravanti la relativa posizione sono  inefficaci (L. 206 del 2005), quand’anche predisposte da un professionista terzo (commercialista o notaio), laddove non si dia la prova che le stesse abbiano costituito oggetto di specifica, seria e individuale trattativa, con concreta possibilità per il consumatore di determinarne il relativo contenuto” (Cass. 4140/ 2024; Cass. 8268/2020)

 – Cass. ordinanza del 10 luglio 2025, n. 18834, per la quale (i) “l’intervento del notaio non implica affatto che il contratto sia oggetto di trattativa, segnatamente, di una trattativa qualificata da individualità, serietà ed effettività“; (ii) “la stipula del contratto con atto pubblico non è in conclusione circostanza in sé idonea a far ritenere che una o più clausole del contratto stesso siano state oggetto di trattativa individuale, seria ed effettiva e non esime pertanto il professionista dal fornire una prova in tal senso“.

Cass., sez. VI Civile – 3, ordinanza 11 luglio 2019 – 28 aprile 2020, n. 8268, per la quale “la clausola derogativa dei criteri legali di individuazione del giudice territorialmente competente non è efficace.
Il Tribunale ne ha escluso la vessatorietà per il sol fatto che bene fosse stata approvata specificatamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. In realtà, la disciplina delle condizioni generali di contratto di cui all’art. 1341 c.c. non ha nulla a che vedere con la vessatorietà delle
clausole regolamentata, per i contratti del consumatore, dall’art. 33 cod. cons..
In particolare, l’art. 33 cod. cons., comma 2, lett. u, prevede che si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che abbia l’effetto di stabilire come competente un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. L’art. 4 cod. cons., comma 4, esclude la vessatorietà delle clausola che abbiano costituito oggetto di trattativa individuale, ma il successivo comma 5 precisa che, nel caso di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposte, abbiano
costituito oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Pertanto, nel caso di contratti predisposti unilateralmente dal professionista, al requisito della diretta conoscenza della clausola derogatoria del foro, assicurato mediante la specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 c.c., si aggiunge quello della necessità di una apposita negoziazione, imposta quale condizione di efficacia dall’art. 34 cod. cons., comma 4.
Il Tribunale, invece, ha sovrapposto i due istituti, confondendo la semplice approvazione specifica della clausola con la circostanza che essa abbia costituito oggetto di trattativa individuale.
Invero, in difetto dei requisiti di cui all’art. 34 cod. cons., comma 4, la clausola contenuta nell’art. 12 del contratto assicurativo, che prevede la competenza esclusiva, a seconda del valore, del Giudice di pace o del Tribunale di Cassino, è inefficace ai fini della determinazione della competenza.
Trova quindi applicazione il foro del consumatore e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Palermo“.

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