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Tribunale di Matera, ordinanza GE del 3 febbraio 2022, Est. La Battaglia

Va disposta la CTU dal GE per verificare, sulla scorta delle eccezioni di usurarietà e di illegittimità del regime composto, l’assenza di morosità al momento della risoluzione contrattuale del mutuo (titolo esecutivo)

Massime Avv. Dario Nardone

Nella sede oppositiva cautelare innanzi al Giudice dell’esecuzione, va disposta CTU tecnico contabile qualora, pur essendo stato rigettato un precedente ricorso in opposizione all’esecuzione, nella nuova opposizione siano state eccepite anomalie – seppur parzialmente sovrapponibili alle precedenti – in virtù delle quali l’opponente, a mezzo di CTP, abbia allegato l’insussistenza dell’obbligazione restitutoria all’epoca della risoluzione contrattuale e decadenza dal beneficio del termine (fattispecie in cui nella nuova opposizione si era eccepito come quid novi (i) la promessa usuraria pattizia nella ipotesi di estinzione anticipata e/o risoluzione per inadempimento, però con applicazione della omogeneità tra TEG e TEGM, (ii) l’applicazione unilaterale e subdola del regime composto degli interessi con conseguente indeterminatezza del TAN e (iii) la conseguente assenza di morosità alla data del precetto e della risoluzione contrattuale, tanto in ragione della gratuità del mutuo per usura quanto in ragione della riconduzione del mutuo in regime semplice con contestuale applicazione sostitutiva dei tassi BOT ex art. 117 TUB).

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