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Tribunale di Teramo, ordinanza del 19 settembre 2024, Est. Conciatori

Va estinta la procedura esecutiva promossa su mutuo notarile quando lo stesso, prevedendo che la somma sia immediatamente restituita dal mutuatario al mutuante, non sia accompagnato da ulteriore atto attestante lo svincolo della somma nella forma solenne prevista dall’art. 474 c.p.c. (ex Cass. 12007/2024)

Massime Avv. Dario Nardone

Quando nel contratto di mutuo è indicato, in modo del tutto generico, che parte mutuataria ha già ricevuto la somma mutuata, senza alcuna indicazione delle modalità e della data (che dovrebbe necessariamente essere precedente o, al più, contestuale) e senza che nell’atto sia specificato che tale consegna sia avvenuta alla presenza del notaio rogante; quando, ancora, al contratto stesso non risulti allegata né una contabile di erogazione precedente o contestuale alla stipula, né una quietanza di erogazione delle somme successiva  in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata ex art. 474 c.p.c.,  se ne deve trarre che  il mutuo non costituisca valido titolo esecutivo, di talché va disposta l’estinzione della procedura esecutiva.

In tal senso depone il consolidato condivisibile orientamento della Suprema Corte che esclude l’esistenza di un contratto (reale) di mutuo valido come titolo esecutivo laddove non risulti che “anche i fatti successivi ed eventuali che determinano l’effettivo sorgere del credito siano documentati con atto pubblico o scrittura privata autenticata” (Cass., sez. III, 5921/2023; Sez. III 41791/2021; Sez. III 17194/2015; Sez. I 14/2011), orientamento al quale risulta aver dato ulteriore continuità interpretativa Cass. Sez. III 12007/2024 (per cui non è idoneo titolo esecutivo il mutuo notarile il quale, prevedendo che la somma sia immediatamente restituita dal mutuatario al mutuante, non sia accompagnato da ulteriore atto attestante lo svincolo della somma nella forma solenne prevista dall’art. 474 c.p.c., ndr).

Peraltro, se il creditore ha prodotto unicamente una scrittura privata testimoniante il trasferimento delle somme in data successiva alla stipula del mutuo, deve trarsi che, ad onta delle locuzioni contrattuali, le somme non sono state né contestualmente o precedentemente erogate, né appostate in deposito cauzionale in attesa dell’espletamento delle incombenze ricadenti sul mutuatario.

 

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