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Tribunale di Foggia, ordinanza del 21 settembre 2024, Est. Palagano

A seguito del provvedimento di sospensione ex. L. n. 44 del 1999, il G.E. deve emettere unicamente un atto ricognitivo della sospensione già verificatasi senza sindacare la sussistenza dei presupposti per il rilascio della provvidenza sospensiva

Stralcio

… a mente della pronuncia delle SS.UU. della S.C. n. 21854/2017 “il provvedimento del P.M. che dispone la sospensione dei termini di una procedura esecutiva a carico di un soggetto che abbia chiesto l’elargizione di cui alla l. n. 44 del 1999, deve essere trasmesso al GE, il quale non può sindacare né la ritenuta sussistenza dei presupposti per il rilascio della provvidenza sospensiva, né l’idoneità della procedura esecutiva ad incidere sull’efficacia dell’elargizione richiesta dall’esecutato; spetta, invece, al GE il controllo della riconducibilità del provvedimento all’art. 20, co. 7, della l. n. 44 del 1999, l’accertamento che esso riguardi uno o più processi esecutivi pendenti dinanzi al suo ufficio e la verifica che, nel processo esecutivo in corso, o da iniziare, decorra un termine in ordine al quale lo stesso possa dispiegare i suoi effetti

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