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Tribunale di Sulmona, ordinanza del 4 febbraio 2022, Est. De Marco

Massime Avv. Dario Nardone

In sede di opposizione a precetto, va sospesa in via cautelare l’efficacia esecutiva del mutuo fondiario qualora, da una delibazione sommaria, le eccezioni siano suffragate da apprezzabile fumus integranti i “gravi motivi” ex art. 615, co. 1, c.p.c., con particolare riferimento alle contestazioni inerenti alla determinazione nel quantum del credito azionato con l’atto di precetto  (fattispecie in cui si è eccepito (i) il consapevole superamento del limite di finanziabilità,  (ii) l’usura del TEG, calcolato anche con omogeneità con il TEGM, pattuito per l’estinzione anticipata e la risoluzione per inadempimento e (iii) l’usura del TAN e del TEG a seguito della riconduzione del regime composto degli interessi in regime semplice, eccezioni tutte comportanti gratuità del mutuo e assenza di morosità al momento della notifica del precetto).

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