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Tribunale di Roma, sentenza n. 3172 del 28 febbraio 2022, Est. Goggi

È nullo per assenza della forma scritta ad substantiam il contratto bancario eccepito come inesistente dall’attore correntista - Nei contratti bancari validamente stipulati in forma non scritta prima della legge sulla trasparenza, in caso di assenza della obbligatoria convenzione scritta del tasso ultralegale, il rapporto va ricostruito con applicazione del tasso legale fino all’entrata in vigore della Legge sulla trasparenza e con applicazione dei tassi sostitutivi BOT nel periodo successivo

Massime Avv. Dario Nardone

Posto che l’attore in accertamento negativo del credito è onerato, in base alla regola generale sancita dall’art. 2697 c.c., alla produzione dei contratti e degli estratti conto, qualora egli abbia vanamente chiesto ex art. 119 TUB preventivamente al giudizio copia dei contratti ed eccepito l’inesistenza della redazione per iscritto degli stessi, non può essere biasimato per non aver adempiuto al predetto onere probatorio, oggettivamente non esigibile.

Atteso che l’art. 117, commi 1 e 3, TUB – e, prima della sua entrata in vigore, la L. n. 154/1992 – stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo e che il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d’ufficio dal giudice, nel caso di valida pattuizione di un contratto in forma non scritta  in quanto stipulato in data precedente all’entrata in vigore della normativa sulla trasparenza bancaria – fatta salva l’applicazione, per il periodo precedente al 09/07/1992 (entrata in vigore L. 154/92), del tasso di interesse legale, qualora quello pattuito verbalmente sia superiore alla misura legale e, quindi, in violazione dell’art. 1284 c.c., – per il periodo successivo non potranno che applicarsi i tassi sostitutivi di cui all’art. 117 commi 4 e 7 TUB.

In tale contesto, va ricostruita l’intera movimentazione del conto e ricalcolato il saldo finale espungendo tutti gli addebiti e tutti gli accrediti effettuati a titolo di interessi, spese, commissioni, capitalizzazione e calcolando sulle somme a debito i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto sino al 09/07/1992, quindi, i tassi sostitutivi di cui all’art. 117 TUB per il periodo successivo.

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