Cass. civ., Sez. I, ordinanza del 13 dicembre 2021, n. 39528, Pres. De Chiara, Rel. Amatore
Il difetto della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
Stralcio
“Occorre pertanto chiarire, anche sulla scorta dell’arresto reso dalle Sezioni Unite di questa Corte da ultimo ricordato [SS.UU., sentenza n. 2951 del 16.02.2016, ndr], che la dedotta questione il difetto della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, con la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità dell’eccezione (e del relativo motivo di gravame, sopra descritto in premessa), in ragione della sua tardiva proposizione – che rappresenta, invero, la ratio decidendi posta a sostegno del provvedimento reiettivo qui impugnato – risulta affermazione erronea in diritto che determina l’accoglimento del relativo motivo di censura proposto nella prima doglianza del ricorso per cassazione qui in esame”.