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Tribunale di Ragusa, ordinanza del 1 febbraio 2023, Est. Di Cataldo

Allorquando, avverso l’ordinanza di rigetto della sospensione dell’esecuzione, i debitori esecutati abbiano proposto reclamo al Collegio con richiesta di sospensione della procedura esecutiva ed il Collegio non si sia pronunziato entro la data fissata per lasta, è opportuno disporre il differimento dell’udienza di apertura delle eventuali offerte e di eventuale gara fra gli offerenti a data successiva alla decisione del reclamo

È questo il rivoluzionario principio pronunziato in extremis dal Giudice dell’Esecuzione, che ha opportunamente sospeso la vendita all’asta appena due ore prima dell’orario fissato per l’inizio della gara.

Ma non si tratta solo di affermazioni in diritto.

Questo provvedimento è l’emblema della ragionevolezza, del buon senso, del c.d. prudente apprezzamento del Giudice nell’esercizio delle sue funzioni e dell’equo ponderamento dei contrapposti interessi, atteso  anche il gravosissimo carico delle esecuzioni immobiliari, incrementate in misura esponenziale per il nefasto effetto sinergico di pandemia e guerra, che spesso – come nella fattispecie – non consente ai Magistrati in organico di evadere per tempo le domande di Giustizia.

Proprio nella giornata del 1° febbraio 2023, è apparso un articolo sul quotidiano Il Sicilia, il quale evidenzia l’allarmante dato di ben 1026 nuove esecuzioni immobiliari iscritte a ruolo nel 2022 soltanto nella Provincia di Ragusa!

Circa i contrapposti interessi magistralmente soppesati dal Giudice dell’Esecuzione, si evidenziano:

  • l’interesse del debitore, che ha ancora una chance di conservare la proprietà dell’immobile, la quale verrebbe invece irrimediabilmente persa nella ipotesi (assolutamente non infrequente) in cui una sospensiva dell’esecuzione sopraggiunga dal Collegio investito del Reclamo dopo il decreto di trasferimento del bene in favore dell’aggiudicatario (stante il “punto di non ritorno” segnato dall’art. 2929 c.c.);
  • quello del creditore, che ha certamente interesse che si proceda celermente alla vendita, ma che è sempre protetto dalla garanzia reale gravante sull’immobile esecutato (come si dice in gergo, l’immobile, per il creditore ipotecario, “non scappa”): una modesta attesa non gli arreca alcun sostanziale pregiudizio;
  • e quello dell’aggiudicatario, che si sovrappone, per evidenti ragioni (seppur non coincidenti), a quello del debitore esecutato, come lo scrivente ha tentato di illustrare nell’istanza riscontrata positivamente dal Giudice.

E allora, lode al Giudice Estensore, il quale, – non si dimentichi – ha valorizzato la richiesta di Giustizia sostanziale che la questione richiedeva, anteponendola alla possibilità (per Egli scomoda, anche solo per mero orgoglio professionale) d’esser contraddetto dal Collegio; scusatemi, ma non è poco!!

Grazie, Giudice, per questo pregevole insegnamento.

Ad maiora!!!

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