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Tribunale di Pescara, sentenza n. 1548 del 23 ottobre 2019, Est. Bernardi

Eccezione di inesistenza dei testi contrattuali sollevata dal correntista in accertamento negativo del credito – irrilevanza della mancata previa richiesta del correntista ex art. 119 TUB – onere di produzione a carico della banca per il principio di vicinanza della prova – nullità di tutte le condizioni economiche ed espunzione dal ricalcolo di tutti gli addebiti annotati in conto senza valida pattuizione.

Massime Avv. Dario Nardone

Secondo i principi generali in materia di onere della prova, l’attore correntista in accertamento negativo del credito è onerato alla produzione del contratto di conto corrente e relativi estratti conto (Cass. Civ. Ordinanza n°33321 del 21.12.2018).

Qualora però l’attore in accertamento negativo abbia eccepito la nullità per mancanza di forma scritta in ragione dell’inesistenza dei testi contrattuali, deve tenersi conto del principio espresso dalla Cassazione, secondo cui “quanto alle singole clausole, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l’onere della prova incombe sull’attore, tuttavia quanto ai fatti negativi (nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l’onere sul convenuto” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 26.09.2019, n°24051) (fattispecie in cui non era stato previamente attivato il diritto ex art. 119 TUB di consegna dei contratti, non avendo senso chiedere alla banca ciò che si sa non esistere).

La mancata contestazione temporale dell’estratto conto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto il profilo della validità o inefficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano; in tal caso l’impugnabilità investe direttamente il titolo ed è regolato dalle norme generali sul contratto (cfr. Cass. Civ., sent. n°10376/2006).

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