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Tribunale di Pescara, sentenza n. 675 del 23 giugno 2020, Est. Roscigno

Massime Avv. Dario Nardone*

È nulla per indeterminatezza dell’oggetto la previsione contrattuale della CMS quando, pur essendo stata indicata la base di calcolo, sia stato del tutto omesso qualsiasi altro meccanismo operativo (ad esempio, se il “massimo scoperto” sia considerato l’esposizione massima nel trimestre, anche per un solo giorno, oppure la media dell’esposizione).

Dichiarata la nullità per indeterminatezza dell’oggetto della CMS, qualora detta commissione sia stata l’unica pattuita per iscritto, tutte le commissioni successivamente applicate dalla Banca sono nulle per 3 motivi:

a) in primo luogo, perché una clausola nulla non produce alcun effetto, nemmeno quello di permettere ad una delle parti attraverso una modifica unilaterale di adeguarsi alla disciplina legislativa sopravvenuta;

b) in secondo luogo perché, pur assumendo la validità della commissione indicata, sarebbero nulle tutte le commissioni applicate sull’importo affidato, non esistendo alcuna pattuizione scritta in tal senso;

c) in terzo luogo perché la Banca non ha comunque provato l’adeguamento nella forma disciplinate dall’art. 118 TUB a nessuna delle modifiche legislative esposte, con conseguente nullità di tutte le commissioni comunque denominate applicate.

Va revocato il decreto ingiuntivo per non aver la banca assolto l’onere probatorio, quando, nel giudizio di opposizione, la stessa si sia limitata a produrre una mera lista movimenti invece della serie completa degli estratti conto, i quali soltanto forniscono dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, essendo inutilizzabili, invece, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10692 del 10/05/2007; Sez. 1, Sentenza n. 21597 del 20/09/2013; Sez. 1 – , Sentenza n. 20693 del 13/10/2016 e Sez. 1 – , Sentenza n. 23313 del 27/09/2018).

*Tutti i contenuti del sito internet www.studiolegalenardone.it sono protetti dal diritto di autore. I contenuti pubblicati possono essere utilizzati gratuitamente soltanto previa indicazione bibliografica del sito di provenienza e dell’autore Avv. Dario Nardone.

One thought on “Tribunale di Pescara, 23 giugno 2020 – È nulla la CMS senza indicazione del meccanismo operativo. Va revocato il decreto ingiuntivo se nell’opposizione la banca deposita solo una lista movimenti invece degli estratti conto

  1. Criterio del margine e CMS illegittima.
    Il criterio del margine asserito dalla Cassazione 16303/2018 come “legittimante” potrebbe tuttalpiù essere applicato in caso di pattuizioni “corrette” che ben difficilmente si riscontrano. Pertanto, ad avviso dello scrivente, ai fini dell’accertamento dell’usura, le CMS “illegittime” – comunque addebitate – dovrebbero essere considerate come elementi aggiuntivi agli interessi corrispettivi e concorrere pienamente alla determinazione dei TEG. Lo spostamento dal 2° al 1° aggregato dell’onere “illegittimo” applicato porta molto spesso in usura rilevazioni viceversa lette “nei limiti della 108/96” dalla scorretta formula della Banca d’Italia. I CTU condividono il ragionamento (preoccupati dalla minaccia di falsa perizia) ma seguono l’indirizzo dei Giudici che evitano di valutare (… non capendoli ??? …) gli aspetti su esposti. Cosa ne pensa ? Cordiali saluti.

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