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Cass.-Civ.-Sez.-III-20-maggio-2020-n.-9237, Pres. Armano, Rel. Cricenti

Stralcio

Il momento determinante, per la valutazione del superamento della soglia consentita, è proprio la pattuizione, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi; questi ultimi devono ritenersi in misura illegittima se sono pattuiti in quella misura, a prescindere dalla circostanza che il creditore li abbia effettivamente riscossi (art. 644 c.p.). Del resto le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’usura si determina al momento della pattuizione e che, ove questa sia nei limiti, ed il tasso diventi superiore (e dunque usuraio) per effetto di circostanze sopravvenute (c.d usura sopravvenuta), non può ritenersi la nullità (Cass. 24675/ 2017), segno che quest’ultima si valuta al momento della convenzione, senza riguardo alla effettiva riscossione”.

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