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Con il provvedimento in oggetto, il Tribunale di Padova segna un altro punto importantissimo a favore dei mutuatari che stanno subendo l’espropriazione dei propri immobili: se nel contratto di mutuo non è indicato l’ISC o il TAEG, il contratto è nullo e l’esecuzione forzata iniziata dalla banca deve essere sospesa

Di seguito si trascrive il provvedimento:

Tribunale di Padova, ord. del 9 gennaio 2018, Est. Maria Antonia Maiolino

Il Giudice, a scioglimento della riserva che precede, osserva quanto segue.

La società esecutata ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. sostenendo che il mutuo fondiario azionato dalla banca procedente quale titolo esecutivo non riporta l’indicazione dell’ISC (indicatore sintetico di costo), imposto quale contenuto necessario del contratto di mutuo dalla delibera CICR n. 286 del 4.3.2003 a fini di trasparenza: ne desume la nullità del titolo, quindi l’illegittimità della procedura esecutiva, con la conseguenza che “le somme addebitate e pretese dalla banca sulla base di un contratto viziato non sono dovute. Eventualmente potrà pretendere la restituzione della somma capitale corrisposta senza interessi, spese ed oneri accessori, in subordine con la somma maggiorazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 1 17TUB favorevole alla parte mutuataria”.

Quanto al contesto normativo in cui si inserisce la fattispecie concreta, l’art. 1 17 TUB già nel testo originario prevedeva che la Banca d’Italia potesse indicare un contenuto specifico per alcune categorie di contratti; la delibera CICR del 4/3/2003 all’art. 9 prevede che la Banca d’Italia individui le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto l’indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell`operazione. secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima; a sua volta la circolare della Banca d’Italia 25/7/2003, al titolo X, sez. II par. 9, nel recepire la delibera CICR 4/3/2003, prevede che l’lSC debba essere calcolato con le stesse modalità del TAEG e vada inserito in vari contratti, tra cui quello di mutuo; la successiva sezione III della circolare menzionata della Banca d’Italia, al par. 3 (contenuto dei contratti), prevede che “Il testo del contratto riporta almeno le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo”; a sua volta la sezione II par. 3.1 indica tra le condizioni economiche da inserire nel foglio informativo l’ISC: quindi – a differenza di quanto sostiene la banca opposta – l’ISC rientra nel contenuto richiesto dalla Banca d’Italia nel contratto di mutuo perché è espressamente richiesto che il contratto riporti “le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo” e tra le clausole che il foglio informativo deve contenere vi è proprio l’indicatore sintetico di costo.

Cosicché deve ritenersi che l’ISC faccia parte del contenuto minimo del contratto di mutuo.

Venendo al caso in esame, il contratto di mutuo è stato concluso il 9.4.2010, cosicché è applicabile la normativa riportata; prevedeva l’erogazione di una somma complessiva di €      (art. 1), eventualmente in versamenti rateali (infatti l’atto di quietanza di erogazione rateale di mutuo fondiario per €     è del successivo 7.5.2010), riporta il tasso variabile (in entrambi i documenti), il tempo e modalità di rimborso (360 mesi in rate semestrali) e tra le condizioni economiche del documento di sintesi allegato al rogito le spese dell’operazione: istruttoria, iniziali di perizia, eccetera.

Ma pacificamente non riporta l’indicatore sintetico di costo.

La banca opposta sostiene che non era possibile calcolare l’ISC alla data del rogito “mancando uno

dei dati per effettuare il conteggio ovvero la somma mutuata”.

La tesi non convince.

In primo luogo perché, se davvero fosse assente nel caso di specie un supporto contrattuale che riporti la somma oggetto di mutuo, non sarebbe stato possibile per la banca avviare la procedura esecutiva, mancando un titolo contrattuale che potesse assumere natura esecutiva: il titolo esecutivo infatti, anche se di natura stragiudiziale, ha ad oggetto una specifica somma.

In secondo luogo perché la difesa è smentita dal contenuto documentale: sia il contratto di mutuo di

aprile che l’atto di erogazione rateale di maggio contengono il riferimento a somme di denaro, per quanto diverse tra loro, giacché a maggio fu versata solo una parte dell’importo promesso: ebbene, ben sarebbe stato possibile calcolare l’ISC sulla base del singolo importo riportato dal singolo documento. Il dato infatti avrebbe assolto all’esigenza informativa cui l’indicazione in contratto dell’ISC è preordinato: ovvero calcolato sull’intera somma di €   l’ISC ammonta ad X e calcolato sull’erogazione rateale di €    ammonta ad Y.

Ne consegue che la mancata indicazione dell’lSC nel caso in esame non è giustificata: si tratta di

verificare le conseguenze del vizio.

Ritiene il Tribunale che, di fronte all’inequivoco dato letterale dell’art. 117 TUB, comma 8, che espressamente stabilisce la nullità dei contratti “difformi” rispetto al contenuto prescritto dalla Banca d’Italia, debba concludersi che l’opposizione è sostenuta da gravi motivi ex art. 615 c.p.c., risultando plausibilmente fondata, per quanto alla luce di una valutazione solo sommaria. È vero che, come la stessa opponente ricostruisce, alla banca spetterà la restituzione del capitale e degli interessi, ma trattandosi nel caso di specie di procedura avviata sulla base di titolo stragiudiziale, la delibazione di invalidità dello stesso pregiudica la prosecuzione di una valida attività esecutiva.

Pertanto si impone la sospensione della procedura esecutiva….

Il Giudice

PQM

Sospende la procedura esecutiva

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