Tribunale di Lecco, sentenza n. 84 del 16 febbraio 2026, Est. Colnaghi
Va dichiarata estinta la fideiussione ai sensi dell'art. 1955 c.c. qualora l'istituto di credito, prestando assenso alla cancellazione dell'ipoteca gravante sui beni di terzi datori a fronte di un pagamento parziale, privi il fideiussore del diritto di surrogarsi nella garanzia reale e nel privilegio del creditore. determina un significativo squilibrio a carico del garante consumatore, estendendo indeterminatamente nel tempo l'obbligazione di garanzia e limitando la sua facoltà di opporre l'estinzione della stessa
Massime Avv. Dario Nardone
Sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1955 c.c. qualora l’istituto di credito, con un proprio comportamento attivo (nella specie, prestando assenso alla cancellazione dell’ipoteca gravante sui beni di terzi datori a fronte di un pagamento parziale), privi il fideiussore del diritto di surrogarsi nella garanzia reale e nel privilegio del creditore. Tale condotta del creditore, sottraendo al garante la possibilità di attuare l’obbligazione garantita in via di rivalsa, determina un pregiudizio giuridico ed economico che comporta la liberazione del fideiussore, il quale da garante di un credito ipotecario si ritroverebbe a garantire un credito chirografario esclusivamente per fatto del creditore.
La persona fisica che rilascia una garanzia fideiussoria in favore di un parente (anch’esso persona fisica), per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, riveste a tutti gli effetti la qualifica di consumatore, con conseguente piena applicabilità della normativa di tutela prevista dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005). Tale qualifica può essere desunta anche dalla classificazione adottata dallo stesso istituto di credito ai fini della trasparenza bancaria.
Nei contratti di fideiussione stipulati da un consumatore su moduli o formulari predisposti unilateralmente dalla banca, la clausola che deroga al termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c. (esonerando il creditore dall’onere di agire tempestivamente contro il debitore principale) ha natura vessatoria ex art. 33, comma 1 e comma 2 lett. t) del Codice del Consumo. Tale pattuizione, infatti, determina un significativo squilibrio a carico del garante consumatore, estendendo indeterminatamente nel tempo l’obbligazione di garanzia e limitando la sua facoltà di opporre l’estinzione della stessa. In difetto di prova da parte del professionista (la banca) circa l’esistenza di una specifica trattativa individuale su tale clausola, la stessa è affetta da nullità di protezione (nullità parziale ex art. 36 Codice del Consumo), non essendo sufficiente la mera approvazione specifica ex art. 1341 c.c.
