Tribunale di Salerno, sentenza n. 1167 del 24 febbraio 2026, Est. Ferrara

La mancata indicazione/pattuizione del regime composto, tanto nei mutui a tasso variabile quanto in quelli a tasso fisso, dà luogo a nullità della clausola degli interessi per mancanza di elemento tipizzante del contratto (ex Cass. SS.UU. 15130/2024), con sequenziale rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice ed eterointegrazione sanzionatoria dei tassi BOT ex art. 117 TUB in luogo dei tassi convenzionali

Massime Avv. Dario Nardone

La mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo derivante dall’applicazione del sistema “composto” di capitalizzazione degli interessi non rappresenta un problema di indeterminatezza dell’oggetto, ma la mancanza di un elemento tipizzante del contratto previsto dall’art. 117, comma 4, T.U.B.. L’accertamento dell’applicazione del regime di capitalizzazione composta, costituendo un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide sul costo del mutuo, determina in caso di mancata pattuizione espressa la nullità parziale ex art. 117, comma 7, T.U.B.. Di conseguenza, tale vizio comporta l’operatività del meccanismo di eterointegrazione, con la rideterminazione del piano di ammortamento e la sostituzione del tasso convenzionale con il rimedio sostitutivo.

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