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Tribunale di Lecco, ordinanza del 19 febbraio 2024, Est. Cianciaruso

Il CTU deve verificare, ai fini usura, sia il TEG contrattuale promesso in caso di estinzione anticipata e risoluzione per inadempimento (anche con applicazione del principio di omogeneità), sia l’eventuale debordo del TAN a seguito della riconduzione del piano di ammortamento dal regime composto - subdolamente applicato - a quello semplice; deve altresì rimodulare il piano in regime semplice con applicazione del tassi BOT ex art. 117 TUB

Stralcio

“Il Giudice pone al Ctu il seguente quesito al solo fine di acquisire ogni possibile elemento utile ai fine del decidere:

Accerti e dica il CTU se il costo complessivo (TEG) – calcolato utilizzando la formula del TIR richiesta dalla Banca d’Italia – pattuito/promesso in pagamento dalla mutuataria alla banca mutuante computando nel TEG la remunerazione pattuita per l’estinzione anticipata, nello scenario contrattualizzato in cui parte attrice avesse estinto anticipatamente il contratto in una data qualsiasi tra la data della stipula ed i successivi 620 giorni, sia debordante il TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale;

Accerti e dica il CTU se il costo complessivo (TEG) – calcolato utilizzando la formula del TIR richiesta dalla Banca d’Italia – pattuito/promesso in pagamento dalla mutuataria alla banca mutuante senza computare nel TEG la remunerazione pattuita per l’estinzione anticipata, e quindi rispettando il principio di simmetria tra TEG e TEGM ed attenendosi scrupolosamente alle istruzioni della Banca d’Italia, nello scenario contrattualizzato in cui parte attrice avesse estinto anticipatamente il contratto o la banca avesse invocato la risoluzione del contratto o la decadenza del beneficio del termine in una data qualsiasi tra la data della stipula ed i successivi 120 giorni, sia debordante il TSU vigente al momento del perfezionamento negoziale;

In caso di riscontrata usurarietà, anche in un solo caso di cui ai punti n. 2 – 3, ricalcoli il CTU l’esatto ammontare dell’indebito determinato dalla differenza tra tutti i pagamenti effettuati a qualsiasi titolo dal mutuatario, comprensivi di interessi legali, e quanto dovuto alla banca per la sola sorte capitale, dall’inizio del rapporto procedendo all’esito ai dovuti conguagli delle opposte partite creditorie per determinate l’effettivo del dare-avere all’attualità o, in subordine, al momento della domanda attorea;

Accerti e dica il CTU se il Piano di Ammortamento allegato al contratto di mutuo è stato costruito attraverso l’applicazione del regime di capitalizzazione composta degli interessi; in caso affermativo, ridetermini il Piano di Ammortamento attraverso il regime di capitalizzazione semplice degli interessi; all’esito verifichi se il TAN emergente sia debordante il Tasso Soglia Usura vigente al momento pattizio. In caso di acclarato debordo del TSU vigente al momento pattizio, ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, c.c., procedendo all’esito ai dovuti conguagli delle opposte creditorie per determinare l’effettivo del dare-avere all’attualità o, in subordine, al momento della domanda attorea;

Effettui in calcolo alternativo e ridetermini il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB sulle quote capitale del piano di ammortamento redatto in capitalizzazione semplice, ricalcolando l’indebito comprensivo di interessi legali, procedendo all’esito ai dovuti conguagli delle opposte partite creditorie per determinate l’effettivo del dare avere all’attualità o, in subordine, al momento della domanda attorea”.

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