Download PDF

Tribunale di Pescara, ordinanza del 26 febbraio 2024, Est. Ria

L’adempimento delle prescrizioni pubblicitarie prescritte dall’art. 58 TUB e 4 legge 130 del 1999 (pubblicazione su GU e Iscrizione Registro Imprese) costituisce condizione necessaria ed insostituibile per l’opponibilità della cessione ai terzi e al debitore ceduto

Massime Avv. Dario Nardone e stralcio

Va dichiarato il difetto della legittimazione attiva del cessionario opposto quando lo stesso non dia prova che il credito de quo sia possesso di tutti i requisiti indicati nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ufficiale – nella specie l’opposta non comprovava se “il bene dato in leasing fosse stato alternativamente venduto, dato in nuova locazione finanziaria ovvero radiato”.

L’adempimento delle prescrizioni pubblicitarie prescritte dall’art. 58 TUB e 4 legge 130 del 1999 (pubblicazione su GU e Iscrizione Registro Imprese) costituisce condizione sufficiente sì, ma allo stesso tempo necessaria ed insostituibile, per l’opponibilità dell’atto ai terzi e quindi anche al debitore ceduto.

Tale adempimento è in parte qua assimilabile a quello relativo alla cessione dei crediti nei confronti della PA – anch’essa, non a caso, disciplinata da normativa speciale e non dalle disposizioni codicistiche in materia di opponibilità – la quale, se non eseguita con le formalità di cui agli artt. 69 e 70 RD nr. 2440/2, pur essendo valida tra le parti (efficacia traslativa tra cedente e cessionario, cioè tra le sole parti del negozio di cessione del credito, ex art. 1376 cc), non è opponibile alla PA ceduta che, difatti, può legittimamente rifiutare il pagamento al cessionario fino alla regolarizzazione formale della cessione (su tutte Cass. 2691/74); né, in tale ambito, sono configurabili formalità succedanee, non potendosi applicarsi il principio della rilevanza della conoscibilità aliunde della cessione da parte della PA ceduta.

Parimenti, nella fattispecie in esame, (stralcio, ndr):

“non si ritiene che possano individuarsi formalità diverse da quelle pubblicitarie imposte dal legislatore, ai fini della opponibilità al debitore ceduto (ed in tal senso può parlarsi di pubblicità costituiva non degli effetti traslativi – tra le parti, vale a dire cedente e cessionario – ma della opponibilità ai terzi, tra cui il ceduto), per le seguenti ragioni.:

a) Dall’adempimento di quelle formalità, e solo da questo, gli artt. 58 e 4 legge 130/99Tribunale di Pescara, ordinanza del 26 febbraio 2024, Est. Ria fanno decorrere termini per l’esercizio di facoltà, prerogative ovvero per introdurre limitazioni e soppressioni di diritti di pertinenza del ceduto, bilanciate solo dalla ivi configurata possibilità di recesso (si veda sul punto Cass. nr. 31188/17 su cui infra).

In ipotesi assimilabili a queste, quali le delibere societarie che prevedono diritti di impugnativa o l’esercizio del recesso in capo ai soci, con termini decorrenti appunto dalla iscrizione delle delibere de quibus nel predetto Registro della Imprese, non si ha alcun dubbio che la conoscibilità aliunde della delibera da parte dei soci resti radicalmente irrilevante.

A tale conclusione si perviene tanto più dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto societario, che ha valorizzato il ruolo di tale Registro e si noti che l’iscrizione nel Registro delle Imprese quale adempimento ulteriore nell’art. 58 TUB è stata proprio introdotta con una disposizione del 2004 -articolo 2 d.lgs. nr. 37/2004- che mirava a coordinare il TUB con le nuove disposizioni in materia di diritto societario.

In forza dell’art. 58 TUB peraltro, al rispetto di quegli adempimenti pubblicitari conseguono pure effetti squisitamente e senza alcun dubbio realmente “costitutivi”, quali quelli che possono cioè essere conseguiti, anche tra le parti, solo con l’attuazione della relativa pubblicità, sicuramente “costitutiva” quindi (es: annotazione ipotecaria ex art. 2843 cc).

  1. b) Solo dal rispetto degli adempimenti pubblicitari di cui agli artt. 58 e 4 legge 130, “il sistema”, e quindi anche il ceduto (che, come capita spesso nelle nostre fattispecie può essere contemporaneamente preteso debitore ma anche preteso creditore), ha la garanzia che l’operazione di cessione “in blocco” non sia stata sottratta al monitoraggio delle autorità che vigilano su ogni profilo delle operazioni de quibus, tra cui Banca d’Italia; vigilanza volta in definitiva a garantire che i cessionari abbiano la effettiva capacità di supportare operazioni di cessione così su vasta scala.

Affermare allora che gli adempimenti pubblicitari di cui agli artt. 58 e 4 cit. possano essere obliterati e surrogati dal ricorso da parte del cessionario alle disposizioni civilistiche di cui agli arrt. 1264 cc (e relativa giurisprudenza della Cassazione in materia di informalità di quella notificazione) e dall’art. 2193 cc, significa affermare che possano avvenire cessioni “in blocco” per così dire “in nero”, nell’ambito delle quali viene garantita soddisfazione in sede giudiziaria a cessionari spregiudicatamente inadempienti a quegli adempimenti imposti dalla legge, a discapito del sistema bancario e finanziario nonché dei singoli ceduti, ai quali va pertanto riconosciuto uno specifico interesse al rispetto di quegli specifici adempimenti pubblicitari.

  1. c) Le più analitiche disposizioni – rispetto a quelle dell’art. 58 – dell’art. 4 legge 130/1999 (o ancora quelle inerenti la vicenda relativa alla cessione “in blocco” disciplinata dal dl nr.99/17 conv.in l.nr.121/17), sembrano poi andare ancora più decisamente ed esplicitamente verso la conclusione che qui si va esponendo, come inizialmente anticipato.

Il comma 4 -bis del suddetto articolo 4 in particolare prescrive che “Alle cessioni effettuate nell’ambito delle cartolarizzazioni non si applicano gli artt. 69 e 70 RD nr. 2440/23….”. Come anticipato quindi per le cessioni dei crediti “in blocco” nei confronti della PA la redazione dell’atto pubblico e della notifica al ceduto sono sostituite da quelle forme di pubblicità su Gazzetta Ufficiale e Registro Imprese. Pubblicazione quindi sufficiente ma sicuramente necessaria per opporla alla PA ceduta, che, come visto, in assenza di tali adempimenti, può opporre il proprio rifiuto di adempimento al cessionario intimante. Prosegue poi lo stesso 4 comma bis “Alle cessioni effettuate nell’ambito delle cartolarizzazioni ……non si applicano……le altre disposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge”.

Pare allora si confermi davvero anche per questa via come gli adempimenti pubblicitari su GU e Registro Imprese, e solo questi, siano “costituitivi” dell’effetto-opponibilità al debitore e non possano essere sostituiti da altre formalità di comunicazione al ceduto, ferma la validità (efficacia traslativa) tra le parti della cessione (cedente e cessionario) dell’accordo ex art. 1376 cc.

Ancora più chiaro e dirimente nella direzione qui prospettata è il disposto di cui al primo comma, ultima parte dello stesso art. 4. Legge 130/99. In tale norma si afferma che alle cessioni de quibus può applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell’art. 5 comma 2 della legge 52/91 (legge in materia di cessione di crediti tra imprenditori). Il predetto articolo 5 comma 2 allora così prescrive: “E’ fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile”.

Dalla mera lettura in combinato disposto delle disposizioni in commento si evince allora la conclusione inequivocabile che, come regola ordinaria, le disposizioni che regolamentano l’opponibilità della cessione nell’ambito del codice civile (artt. 1264 e relativi principi giurisprudenziali nonché 2193 cc) non possono essere utilizzate per disciplinare l’opponibilità delle cessioni “in blocco” de quibus.

Solo laddove le parti in sede di cessione convengano e dichiarino espressamente di voler derogare al regime pubblicitario fissato dagli artt. 58 e 4 cit. per applicare il regime ordinario di opponibilità codicistica, possono riprendere vigore i principi di cui agli artt. 1264 (e sua interpretazioni) e 2193.

Resta escluso pertanto che solo il cessionario possa oltretutto “in corso d’opera” decidere di passare unilateralmente alla “modalità codice civile” per sanare il proprio inadempimento al rispetto di quegli oneri pubblicitari ex lege.

Da ciò si desume che, ove non convenuta espressamente con il cedente in sede di cessione tale deroga, il cessionario non possa poi unilateralmente pretendere di avvalersi del regime codicistico di opponibilità, se non abbia rispettato gli adempimenti pubblicitari de quibus imposti specificamente dal legislatore e non possa pertanto invocare i principi in materia di equivalenza degli atti sostitutivi della notificazione ex art. 1264 cc (notifica citazione, precetto, deposito intervento…….) per sanare quella omissione iniziale.

Ciò conferma ulteriormente, a sommesso parere dello scrivente, che il regime di opponibilità fissato dalle disposizioni in commento, cioè lo specifico regime normativo di opponibilità scelto da quel legislatore, non è surrogabile e/o integrabile con quello codicistico e non ammette equipollenti in punto di “efficacia oppositiva”; nel senso che, ferma l’efficacia traslativa tra le sole parti (cedente e cessionario) del negozio di cessione (ed in questo senso può convenirsi che la pubblicità non ha effetti costitutivi), l’atto è radicalmente inopponibile erga omnes e dunque anche al ceduto (che pertanto può legittimamente rifiutarsi di pagare a chi si presenta come cessionario), ove della cessione “in blocco” non sia stata data notizia mediante pubblicazione sulla GU e sul Registro delle Imprese.

I principi giurisprudenziali in materia di 1264 cc, sulla libertà di forme e tempi della notifica al ceduto, sembra quindi non possano trovare affatto tranquilla attuazione nelle cessioni de quibus, per chiara scelta legislativa e per ragioni di ontologica funzione di quella specifica pubblicità, salvo che le parti abbiano dichiarato esplicitamente di voler derogare alle disposizioni legali in materia di opponibilità ed abbiano convenuto espressamente nell’atto di cessione l’applicazione dei principi fissati dal codice civile nella materia de qua.

Gli stessi Studi legali di cui si avvale Banca d’Italia in ambito consultivo fanno riferimento agli adempimenti pubblicitari de quibus in termini addirittura di “elementi perfezionativi della fattispecie della cessione”.

Nella nota ufficiale 6.9.2013 (reperibile su Internet) ad esempio proveniente dallo studio legale internazionale Hogan Lovells e diretta a Banca d’Italia, si legge “……nella prassi, l’intervallo tra la conclusione degli accordi di cessione e il perfezionamento della cessione (con l’iscrizione nel Registro delle Imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) è generalmente inferiore ai 60 giorni….”.

L’impostazione interpretativa sin qui propugnata sembra allora esposta, concisamente ma in modo davvero brillantemente esaustivo, nella lucidissima Cass. nr. 31188/2017 estensore G. Mercolino – di seguito ritrascritta -, laddove la Corte parla di “efficacia della cessione subordinata a quegli adempimenti pubblicitari” vertendosi in ipotesi di “disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione dei crediti e del contratto”.

“Il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta, come si è detto, una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l’efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell’accettazione o della notificazione previsti dall’art. 1264 c.c., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l’adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonchè delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l’altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l’emanazione d’istruzioni da parte della Banca d’Italia, la quale, nell’esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l’individuazione dell’oggetto del contratto, non rappresenta d’altronde un’anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall’art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l’oggetto del contratto dev’essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201).

(in senso conforme si vedano Tribunale Spoleto sez. II, 31/08/2020, (ud. 24/08/2020, dep. 31/08/2020), n.514, Tribunale Salerno sez. I, 23/02/2022, (ud. 22/02/2022, dep. 23/02/2022), n.678).

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.