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Tribunale di Pescara, ordinanza del 31 gennaio 2024

In tema di fideiussione sottoscritta da Consumatore, va sospesa ex art. 649 c.p.c. l’esecutività del decreto ingiuntivo opposto tardivamente a seguito di termine concesso dal GE ex Cass. SS.UU. n. 9479/2023 quando, dalla delibazione sommaria, risulti il fumus della eccepita vessatorietà e nullità della clausola di deroga dell’art. 1957 c.c. - per la violazione dell’art. ex art. 34, co. 5, e ss. del Codice del Consumo - e della eccepita decadenza della garanzia per mancato rispetto del riviviscente termine semestrale

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