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Tribunale di Catania, ordinanza del 3 luglio 2023, Est. Centaro

Massime Avv. Dario Nardone

A seguito di esecuzione promossa a danno del Consumatore su decreto ingiuntivo non opposto, come sancito da Cass. SS.UU. n. 9479/2023, il Giudice dell’esecuzione deve ordinare al creditore il deposito dei titoli negoziali onde effettuare una prima valutazione sulla eventuale abusività delle clausole contrattuali e, all’esito, informare il Consumatore esecutato che entro quaranta giorni ha facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c., soprassedendo alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito fino alla vana scadenza del predetto termine o alle determinazioni del giudice dell’opposizione sull’istanza di sospensione della esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c.

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