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Tribunale di Pescara, sentenza n. 1047 del 18.07.2023, Est. Ursoleo

Massime Avv. Dario Nardone

Va stralciato il debito ingiunto a titolo di anticipo fatture asseritamente non pagate quando la banca non dia prova dell’esistenza del conto di evidenza sul quale dovevano essere annotate le operazioni per anticipo fatture e quando non deduca e provi perché le fatture azionate non abbiano trovato copertura per incapienza del conto corrente ordinario nel quale tale debito doveva confluire, atteso anche che il saldo di quest’ultimo conto era stato già quantificato con sentenza passata in giudicato definitoria di un pregresso giudizio di accertamento negativo del credito

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