Tribunale di Brescia, sentenza del 20 gennaio 2026, Est. Bianchetti
Massime Avv. Dario Nardone
La parte che agisce in giudizio assumendo di essere successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di una cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), ha il preciso onere di dimostrare l’inclusione dello specifico credito azionato in detta operazione, fornendo in tal modo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (salvo che il debitore non l’abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuta). Qualora la cessionaria ometta di produrre il contratto di cessione e finanche l’avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., va dichiarata la carenza di prova della titolarità del credito in capo alla stessa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto
