Tribunale di Bari, ordinanza del 10 dicembre 2025, Est. Cutolo

Il beneficio della sospensione biennale delle procedure esecutive ex L. 44/99 concesso ad una SNC va esteso anche ai soci illimitatamente responsabili e fideiussori del contratto di mutuo oggetto di denuncia per usura bancaria, in ragione della disciplina della responsabilità illimitata e solidale dei soci di società in nome collettivo (artt. 2291 e 2304 c.c.) e del principio di accessorietà della fideiussione (art. 1939 c.c.)

Massime Avv. Dario Nardone

Quand’anche il beneficio della sospensione biennale delle procedure ex L. 44/99 sia stato emesso dal Pubblico Ministero esclusivamente a favore della SNC mutuataria, seppur nei limiti della delibazione sommaria vanno accolte le prospettazioni difensive volte a ottenere l’estensione della sospensione anche ai soci illimitatamente responsabili e fideiussori del contratto di mutuo ipotecario oggetto di denuncia per usura fondate sul principio di accessorietà della fideiussione (art. 1939 c.c.) e sulla disciplina della responsabilità illimitata e solidale dei soci di società in nome collettivo (artt. 2291 e 2304 c.c.), apparendo possibile per il Giudice dell’Esecuzione dilatare, in via derivata, la portata sostanziale del beneficio sospensivo in ragione della normativa civilistica che regola i rapporti tra obbligazione principale e obbligazioni accessorie o derivate. In conseguenza, sussistono i presupposti per la concessione di provvedimenti urgenti e indilazionabili inaudita altera parte, in attesa dell’instaurazione del contraddittorio, nei termini della sospensione delle attività delegate (vendita e distribuzione delle somme ricavate) anche in relazione alle parti esecutate persone fisiche (soci illimitatamente responsabili e fideiussori)

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