Tribunale di Salerno, sentenza n. 4708 del 21 novembre 2025, Est. Caputo

La mancata indicazione/pattuizione del regime composto, tanto nei mutui a tasso variabile quanto in quelli a tasso fisso, dà luogo a nullità della clausola degli interessi per mancanza di elemento tipizzante del contratto (ex Cass. SS.UU. n. 15130/2024), con sequenziale rimodulazione del piano di ammortamento in regime semplice ed eterointegrazione sanzionatoria dei tassi BOT ex art. 117 TUB in luogo dei tassi convenzionali

Massime Avv. Dario Nardone

La mancata indicazione o pattuizione espressa nel contratto di mutuo della modalità di capitalizzazione composta degli interessi costituisce violazione dell’articolo 117, comma 4, TUB, determinando la nullità parziale del contratto ai sensi del successivo comma 7. La capitalizzazione composta degli interessi, infatti, rappresenta un “altro prezzo” o “condizione praticata” che incide significativamente sul costo complessivo del finanziamento e deve essere espressamente pattuita tra le parti contraenti. La doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito derivante dal sistema composto di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell’oggetto contrattuale, ma configura la mancanza di un elemento tipizzante del contratto previsto dalla normativa bancaria. Tale omissione comporta l’applicazione del meccanismo di eterointegrazione contrattuale previsto dagli articoli 1339 e 1419, comma 2, c.c., con conseguente sostituzione automatica del tasso di interesse pattuito in misura ultralegale con il tasso sostitutivo legale e rimodulazione del piano di ammortamento in capitalizzazione semplice. Il principio si applica sia ai mutui a tasso fisso che a quelli a tasso variabile e garantisce così la tutela del mutuatario rispetto all’applicazione di condizioni economiche non espressamente concordate.

 

Il piano di ammortamento a rata costante cosiddetto “alla francese”, pur recando in sé intrinsecamente un meccanismo di capitalizzazione degli interessi, richiede comunque l’espressa indicazione e pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione adottato (semplice o composto) nel contratto di mutuo, ai sensi dell’articolo 117, comma 4, del TUB. La circostanza che il piano di ammortamento alla francese preveda il calcolo degli interessi unicamente sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata non esonera l’istituto di credito dall’obbligo di indicare espressamente quale regime di capitalizzazione sia stato applicato nella determinazione della rata costante. Infatti, la rata costante può essere determinata applicando formule di matematica finanziaria differenti a seconda del regime finanziario prescelto (semplice o composto), e i due differenti regimi finanziari, a parità di condizioni iniziali (capitale erogato, tasso nominale annuo e numero di rate), conducono a risultati completamente differenti in termini di importo della rata e di interessi complessivamente dovuti. L’omessa indicazione del regime di capitalizzazione applicato costituisce violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale imposti dalla normativa bancaria e determina le conseguenze sanzionatorie previste dall’articolo 117, comma 7, del TUB.

 

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