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Tribunale di Fermo, ordinanza del 28 gennaio 2019, Pres. Marziali, Rel. Pulicati

Anche il Tribunale collegiale di Fermo, a definizione di un procedimento di reclamo proposto dalla banca avverso la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta dal Giudice dell’opposizione a precetto, ritiene inammissibile il reclamo, conformandosi ad altra decisione del Tribunale di Teramo, ordinanza del 24 ottobre 2018, Pres. Chiauzzi, Rel. Fanesi, parimenti patrocinata dall’avv. Dario Nardone unitamente all’avv. Emanuele Argento.

Massime a cura Avv. Dario Nardone

È inammissibile il reclamo avverso l’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo disposta dal giudice dell’opposizione a precetto.

Il legislatore non ha previsto espressamente la reclamabilità dell’ordinanza ex art. 615 co. 1 c.p.c., né può darsi applicazione in via analogica della disciplina dettata dall’art. 624 c.p.c. per le ordinanze “sospensive” (recte che provvedono sull’istanza di sospensione) emesse dal g.e. nelle opposizioni esecutive, poiché l’estensibilità della disciplina del rito cautelare uniforme alle ordinanze in questione risulta implicitamente esclusa dall’art. 669 quaterdecies c.p.c., secondo il quale dette norme si applicano, oltre alle fattispecie tipiche disciplinate dal codice di rito (sequestri, denuncia di nuova opera e danno temuto, provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e di istruzione preventiva), agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali, in quanto compatibili.

Inoltre l’applicazione analogica della disciplina dettata per la fase esecutiva (e, dunque, dal pignoramento in poi ex art. 491 c.p.c.) nell’art. 624 c.p.c., sembrerebbe esclusa da ragioni di carattere ermeneutico e sistematico: l’art. 624 c.p.c., innanzitutto, è norma dettata esclusivamente per il processo di esecuzione, essendo diretta a disciplinare l’attività del g.e. e stante l’espresso richiamo all’esecuzione forzata; l’ordinanza ex art. 615 co. 1 c.p.c., invece, andrebbe ricondotta ai provvedimenti sommari di natura inibitoria, piuttosto che cautelare in senso proprio, atteso che il periculum in sede di opposizione a precetto è immanente nella necessità di evitare l’esercizio illegittimo dell’azione esecutiva, con la conseguenza che laddove l’opposizione presenti immediatamente un elevato grado di fondatezza, operando un concreto bilanciamento dei contrapposti interessi, occorre inibire un’esecuzione contra ius, che deve essere oggetto di verifica puntuale e rigorosa, a differenza dei procedimenti cautelati in cui il periculum va apprezzato alla luce del concreto pregiudizio paventato in danno al destinatario del provvedimento (cfr. Trib. Napoli, Ordinanza del 7.4.2015, Pres. Di Lorenzo – Est. Di Lonardo).

In definitiva non sussistono valide ragioni – né di ordine costituzionale, né di natura sistemica – per ritenere necessaria l’equiparazione, quanto al regime delle impugnazioni, delle ordinanze “sospensive” adottate in sede esecutiva (art. 624 c.p.c.) con le ordinanze di (concessione o diniego della) sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 co. 1 c.p.c., trattandosi questi ultimi di provvedimenti suscettibili di riesame (nel senso della conferma o della revoca) con la sentenza che definisce il giudizio e residuando, in ogni caso, il rimedio ex art. 624 c.p.c. per l’eventualità (affatto scontata) di avvio del processo esecutivo.

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