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ABF Collegio Di Roma, Decisione n. 1251 del 16 giugno 2011

IL CASO: Il ricorrente, avendo sottoscritto con l’intermediario convenuto un finanziamento finalizzato all’acquisto di un bene, lamentava successivamente, mediante reclamo, che la copia del contratto rilasciatagli era priva dell’indicazione del TAEG; chiedeva, pertanto, la riformulazione del piano di ammortamento, con sostituzione del tasso contrattuale con il tasso minimo dei BOT annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla stipula del contratto. In risposta, l’intermediario affermava, invece, la completezza della documentazione contrattuale fornita e respingeva le contestazioni del cliente. Insoddisfatto della risposta ricevuta, il ricorrente si è rivolto all’Arbitro chiedendo di dichiarare la nullità parziale del contratto e reiterando la richiesta, già rivolta all’intermediario, di applicare il tasso minimo dei BOT annuali.

DECISIONE: Il Collegio ha accolto il ricorso ritenendo provata la circostanza secondo cui la copia del contratto consegnata al cliente al momento della stipula non riportava l’indicazione del TAEG. A tale proposito ha precisato che tale omissione non può esser sanata da una successiva comunicazione (inviata al cliente, nel caso di specie, in occasione dell’accettazione della domanda di finanziamento). Il Collegio ha inoltre sottolineato che il finanziamento era stato richiesto per un acquisto connesso con l’esercizio di attività professionale e che pertanto non era applicabile al caso di specie l’articolo 124 del Testo Unico Bancario, che riguarda i contratti di credito ai consumatori. Il Collegio ha comunque precisato che l’obbligo di indicare il TAEG nel documento contrattuale discende dalle norme generali del Testo Unico Bancario in materia di trasparenza – in particolare l’art. 117 – e, pertanto, ha disposto che l’intermediario riformulasse i conteggi delle rate del finanziamento sostituendo al tasso applicato quello nominale dei BOT annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, così come previsto dal citato art. 117 TUB, comma 7.

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